ART. 28 (L)
                     (Contestualita' di trasferte)

     1.  L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su
  richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella
  medesima  localita',  percepisce  una sola indennita' di trasferta,
  ripartita  in  misura  uguale  fra  tutti  gli  atti eseguiti. Tale
  disposizione  non  si  applica quando gli atti sono richiesti dalla
  stessa  persona  per  conto  e nell'interesse di parti diverse, ne'
  quando  l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi,
  ovvero,  compiendoli  nello  stesso  Comune, deve percorrere tra un
  luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.