Art. 47 
Trasmissione dei documenti attraverso la  posta  elettronica  tra  le
                      pubbliche amministrazioni 
 
  1. Le comunicazioni di documenti tra le  pubbliche  amministrazioni
avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica;  esse
sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che  ne
sia verificata la provenienza. 
  2. Ai fini della verifica della provenienza le  comunicazioni  sono
valide se: 
    a) sono sottoscritte con firma digitale o  altro  tipo  di  firma
elettronica qualificata; 
    b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato; 
    c)  ovvero  e'  comunque  possibile  accertarne   altrimenti   la
provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o  dalle
regole tecniche di cui all'articolo 71; 
    d) ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta  elettronica
certificata di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
febbraio 2005, n. 68. 
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: 
    a)  istituire   almeno   una   casella   di   posta   elettronica
istituzionale ed una casella  di  posta  elettronica  certificata  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
n. 68, per ciascun registro di protocollo; 
    b) utilizzare la  posta  elettronica  per  le  comunicazioni  tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in
materia di protezione dei dati personali e  previa  informativa  agli
interessati in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli  strumenti
utilizzati. 
 
          Nota all'art. 47:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          11 febbraio 2005, n. 68, si vedano le note all'art. 6.