Art. 47. 
                    Noleggio di unita' da diporto 
  1. Il noleggio di unita' da diporto e' il  contratto  con  cui  una
delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere
a disposizione dell'altra l'unita'  da  diporto  per  un  determinato
periodo da trascorrere a scopo ricreativo  in  zone  marine  o  acque
interne di sua scelta, da fermo o  in  navigazione,  alle  condizioni
stabilite   dal   contratto.   L'unita'   noleggiata   rimane   nella
disponibilita' del  noleggiante,  alle  cui  dipendenze  resta  anche
l'equipaggio. 
  2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle  imbarcazioni  e
delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena  di  nullita'  e
deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.