Art. 48. 
                      Obblighi del noleggiante 
  1. Il noleggiante e' obbligato a mettere a disposizione l'unita' da
diporto   in   perfetta   efficienza,    armata    ed    equipaggiata
convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita
dei prescritti documenti e coperta  dall'assicurazione  di  cui  alla
legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in
favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i  danni
subiti in occasione o in dipendenza del  contratto  di  noleggio,  in
conformita'  alle  disposizioni  ed  ai  massimali  previsti  per  la
responsabilita' civile. 
 
          Nota all'art. 48.
              - Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990 si veda la nota
          all'art. 41.