Art. 49. 
                      Obblighi del noleggiatore 
  1.  Nel  noleggio  di  unita'  da  diporto,  salvo  che  sia  stato
diversamente pattuito,  il  noleggiatore  provvede  al  combustibile,
all'acqua  ed  ai  lubrificanti  necessari   per   il   funzionamento
dell'apparato motore e degli impianti  ausiliari  di  bordo,  per  la
durata del contratto.