Art. 23.
                    (Procedimenti per l'adozione
                  di atti regolamentari e generali)
   1.  I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP
e  della  COVIP  aventi natura regolamentare o di contenuto generale,
esclusi  quelli  attinenti  all'organizzazione interna, devono essere
motivati  con  riferimento  alle scelte di regolazione e di vigilanza
del settore ovvero della materia su cui vertono.
   2.  Gli  atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione
che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attivita'
delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e
dei  risparmiatori.  Nella  definizione  del  contenuto degli atti di
regolazione generale, le Autorita' di cui al comma 1 tengono conto in
ogni  caso del principio di proporzionalita', inteso come criterio di
esercizio  del  potere  adeguato  al  raggiungimento del fine, con il
minore  sacrificio  degli  interessi  dei destinatari. A questo fine,
esse  consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati,
dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.
   3.  Le  Autorita'  di  cui  al  comma  1  sottopongono a revisione
periodica,   almeno  ogni  tre  anni,  il  contenuto  degli  atti  di
regolazione  da  esse  adottati,  per  adeguarli all'evoluzione delle
condizioni  del  mercato  e  degli  interessi degli investitori e dei
risparmiatori.
   4.  Le  Autorita'  di  cui  al  comma  1  disciplinano  con propri
regolamenti  l'applicazione dei principi di cui al presente articolo,
indicando  altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di
riservatezza per cui e' ammesso derogarvi.