Art. 63. 
                 Sistema di garanzia della qualita' 
 
  1. Il produttore istituisce e mette in opera un efficace sistema di
garanzia  della   qualita'   farmaceutica,   che   implica   l'attiva
partecipazione del personale direttivo e degli  addetti  a  tutte  le
diverse attivita' di produzione, documentazione e controllo.