Art. 65. 
                       Stabilimenti e impianti 
 
  1.  Nel  rispetto,  comunque,  delle  norme  vigenti   in   materia
urbanistica, ambientale, di sicurezza e sanitaria,  l'ubicazione,  la
progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la  ristrutturazione  e
la manutenzione degli stabilimenti e  degli  impianti  di  produzione
sono adeguati alle attivita' che vi dovranno essere svolte. 
  2. Gli stabilimenti e gli impianti di produzione sono  organizzati,
progettati e fatti funzionare in modo  da  minimizzare  i  rischi  di
errore e da permettere pulizia e manutenzione efficaci  onde  evitare
contaminazioni,  contaminazioni  crociate  e,  in   genere,   effetti
deleteri sulla qualita' del prodotto. 
  3. Gli stabilimenti e gli impianti da usare in  fasi  del  processo
produttivo decisive per la qualita' dei prodotti  sono  sottoposti  a
qualifica e convalida, cosi' come  disciplinate  nella  pubblicazione
richiamata nell'articolo 60.