Art. 68. 
                        Controllo di qualita' 
 
  1. Il produttore istituisce e  mantiene  un  sistema  di  controllo
della  qualita'  posto  sotto  la  responsabilita'  di  una   persona
adeguatamente  qualificata  e  indipendente  dalla  produzione.  Tale
persona dispone o puo' accedere a uno o piu' laboratori di  controllo
della qualita' dotati di personale adeguato e di strumenti idonei  ad
analizzare e testare le materie prime, i materiali da imballaggio e i
prodotti intermedi e finali. 
  2. Per i medicinali, compresi quelli importati da Paesi terzi, puo'
essere fatto ricorso a laboratori  esterni,  ai  sensi  dell'articolo
successivo e del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 30. 
  3.   Per   i   medicinali   sperimentali,   il   promotore    della
sperimentazione fa si' che il laboratorio  esterno  sia  conforme  ai
requisiti   descritti   nella   domanda   di   autorizzazione   della
sperimentazione,  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,  del   decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Quando i prodotti sono  importati
da paesi terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma  restando  la
responsabilita'  dell'importatore  di  verificare  che   essi   siano
prodotti e controllati secondo standard almeno equivalenti  a  quelli
previsti dalle normative comunitarie. 
  4. Durante il controllo finale del  prodotto  finito,  prima  della
distribuzione o dell'immissione in commercio o dell'utilizzazione per
sperimentazione clinica, il sistema di controllo della qualita' tiene
conto, oltre che dei risultati delle analisi, anche  di  informazioni
essenziali come le condizioni di produzione, i  controlli  nel  corso
del processo, l'esame dei documenti di produzione, la conformita' del
prodotto alle specifiche e dell'imballaggio definitivo. 
  5. I campioni di ogni lotto di medicinale  finito  sono  conservati
per  almeno  un  anno  dalla  data  di  scadenza.  Per  i  medicinali
sperimentali, campioni sufficienti di ogni lotto di prodotto sfuso  e
delle principali componenti d'imballaggio usate  per  ogni  lotto  di
prodotto  finito  sono  conservati,   per   almeno   due   anni   dal
completamento o dalla sospensione formale dell'ultima sperimentazione
clinica in cui il lotto e' stato usato, qualunque sia il periodo piu'
lungo.  I  campioni  delle  materie  prime  usate  nel  processo   di
produzione, esclusi solventi, gas o acqua, sono conservati per almeno
due anni dal rilascio del lotto del  medicinale.  Tale  periodo  puo'
essere abbreviato se il periodo di stabilita'  della  materia  prima,
indicato nella specifica che la riguarda,  e'  piu'  breve.  Tutti  i
campioni sono tenuti a disposizione delle autorita'  competenti.  Con
l'approvazione dell'AIFA possono essere definite altre condizioni  di
campionamento e di conservazione delle  materie  prime  e  di  taluni
medicinali quando sono prodotti singolarmente o in piccola quantita',
o il loro immagazzinamento solleva particolari problemi. 
 
          Nota all'art. 68:
              - Per  l'art.  9, comma 2, e per il decreto legislativo
          24 giugno 2003, n. 211, vedi note all'art. 62.