Art. 30.
          Riservatezza dei dati e dei rapporti di ispezione
  1.  L'Ispettorato  provvede  affinche' la riservatezza dei dati sia
salvaguardata dagli ispettori ed altri esperti. Relativamente ai dati
personali  devono  essere  rispettate  le  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2.  I  rapporti  di ispezione, fatti salvi gli eventuali aspetti di
riservatezza,  vengono  forniti  dall'Ispettorato  al promotore della
sperimentazione,   allo   sperimentatore,  al  Comitato  etico  e  ai
responsabili delle strutture comunque coinvolte nella sperimentazione
e  possono  essere  messi  a  disposizione degli altri Stati membri e
dell'Agenzia  europea  dei  medicinali (EMEA), su richiesta motivata.
Possono  altresi'  essere  messi  a  disposizione  dei Paesi terzi in
funzione  degli accordi con questi conclusi dalla Comunita' europea o
tra l'AIFA e le autorita' regolatorie o sanitarie di tali Paesi.
  3.  A  seguito  del  rapporto di ispezione l'Ispettorato dispone le
eventuali  prescrizioni  da seguire per rendere la sperimentazione in
corso conforme alle norme di buona pratica clinica.
 
          Nota all'art. 30:
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          S.O.