Art. 37
                         (Mutua assistenza)
1.  Le  autorita'  competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
i),  forniscono  al  piu'  presto  e  per via elettronica, tramite il
sistema  IMI  di  cui  all'articolo  36,  comma  1,  le  informazioni
richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.
2.  Qualora  ricevano  una  richiesta  di  assistenza dalle autorita'
competenti  di  un altro Stato membro, le autorita' competenti di cui
all'articolo   8,   comma  1,  lettera  i),  provvedono  affinche'  i
prestatori  stabiliti sul territorio nazionale comunichino loro tutte
le informazioni necessarie al controllo delle attivita' di servizi.
3.  Qualora  insorgano  difficolta'  nel  soddisfare una richiesta di
informazioni  o  nell'effettuare  verifiche, ispezioni o indagini, le
autorita'  competenti  in  causa  avvertono  sollecitamente  lo Stato
membro richiedente al fine di trovare una soluzione.
4.  Le autorita' competenti provvedono affinche' i registri nei quali
i  prestatori  sono  iscritti  e  che possono essere consultati dalle
autorita'   competenti   sul   territorio  nazionale  siano  altresi'
consultabili,  alle  stesse  condizioni,  dalle  competenti autorita'
omologhe degli altri Stati membri.
5.  Le  autorita' competenti, tramite la Presidenza del Consiglio dei
Ministri   -   Dipartimento  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui
altri   Stati   membri  non  assolvono  ai  loro  obblighi  di  mutua
assistenza.