Art. 39
       (Controllo da parte delle autorita' competenti in caso
             di spostamento temporaneo del prestatore in
                       un altro Stato membro)
1.  In  caso  di  spostamento temporaneo del prestatore stabilito sul
territorio   nazionale   in  un  altro  Stato  membro,  le  autorita'
competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), controllano il
rispetto  dei  requisiti  nazionali  in  conformita'  dei  poteri  di
sorveglianza  previsti  dall'ordinamento  nazionale,  in  particolare
mediante   misure   di   controllo  sul  luogo  di  stabilimento  del
prestatore.
2.  Le autorita' competenti di cui al comma 1 non possono omettere di
adottare misure di controllo o di esecuzione sul territorio nazionale
per il motivo che il servizio e' stato prestato o ha causato danni in
un altro Stato membro.
3.  L'obbligo  di  cui  al  comma  1  non  comporta  il dovere per le
autorita' competenti di effettuare verifiche e controlli fattuali nel
territorio  dello  Stato  membro in cui e' prestato il servizio. Tali
verifiche  e  controlli  sono  effettuati dalle autorita' dello Stato
membro  in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attivita',
su  richiesta delle autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma
1, lettera i).