Art. 75 
 
                  Organi della Cassa di previdenza 
 
1. Sono organi della cassa: 
a) il consiglio di amministrazione; 
b) il presidente; 
c) il collegio dei revisori. 
2. I membri degli organi e i relativi supplenti, incluso l'esperto di
settore di  cui  all'articolo  76,  comma  2,  lettera  b),  prestano
attivita' a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono
essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.