Art. 48 
 
 
                    Norme in materia di dragaggi 
 
  1. Dopo l'articolo  5  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e
successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  "Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio) 
  1.  Nei  siti  oggetto  di  interventi  di  bonifica  di  interesse
nazionale, ai sensi  dell'articolo  252  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e  successive  modificazioni,  le  operazioni  di
dragaggio  possono   essere   svolte   anche   contestualmente   alla
predisposizione del progetto relativo alle attivita' di bonifica.  Al
fine di evitare che tali operazioni possano  pregiudicare  la  futura
bonifica del sito, il  progetto  di  dragaggio,  basato  su  tecniche
idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale
progetto relativo  alle  casse  di  colmata,  vasche  di  raccolta  o
strutture  di  contenimento  di  cui  al  comma  3,   e'   presentato
dall'autorita'  portuale  o,   laddove   non   istituita,   dall'ente
competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare.  Il   Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  con  proprio  decreto,  approva  il
progetto entro trenta giorni sotto  il  profilo  tecnico-economico  e
trasmette il relativo  provvedimento  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.
Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del  mare  deve  intervenire,  previo  parere  della
Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3  aprile  2006
n. 152 sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione di
impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta  trasmissione.
Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6
e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006  n.
152  e,  allo  stesso,  deve  essere  garantita   idonea   forma   di
pubblicita'. 
  2. I materiali  derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio  possono
essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali
competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di
dragaggio possono essere utilizzati anche per il  ripascimento  degli
arenili e  per  formare  terreni  costieri  su  autorizzazione  della
regione territorialmente  competente.  I  materiali  derivanti  dalle
attivita' di dragaggio di cui al comma 1, o da attivita' di dragaggio
da  realizzare  nell'ambito  di  procedimenti  di  bonifica  di   cui
all'articolo 252 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  e
successive modificazioni ed integrazioni, che presentino  all'origine
o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento  non  superiori  a
quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna
A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV,
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni  e  risultino  conformi  al  test  di
cessione da compiersi con il metodo ed in base ai  parametri  di  cui
all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e  del  mare  del  5  febbraio  1998,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
Italiana del  16  aprile  1998,  n.88,  e  successive  modificazioni,
possono essere impiegati a terra, secondo le modalita'  previste  dal
decreto interministeriale di cui al successivo comma  6.  Considerata
la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da  ambiente  marino,
ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 del citato decreto
ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono  considerati  i  parametri
cloruri e solfati a  condizione  che  le  relative  operazioni  siano
autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a
recupero dei materiali anzidetti dovra' essere indicata nel  progetto
di dragaggio di cui al comma  1  o  in  quello  di  bonifica  di  cui
all'articolo 252 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  e
successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di  approvazione
dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento
e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali  di
sostituzione  in  luogo  dei  corrispondenti  materiali  naturali   e
costituisce autorizzazione al recupero. 
  3. I materiali derivanti dalle attivita' di  dragaggio  di  cui  al
comma 1, o da attivita' di dragaggio  da  realizzare  nell'ambito  di
procedimenti  di  bonifica  di  cui  all'articolo  252  del   decreto
legislativo n. 152  del  2006,  ovvero  ogni  loro  singola  frazione
ottenuta  a  seguito  di  separazione  granulometrica  o   ad   altri
trattamenti finalizzati a  minimizzare  i  quantitativi  da  smaltire
inclusa l'ottimizzazione  dello  stadio  di  disidratazione,  se  non
pericolosi  all'origine  o  a  seguito  di  trattamenti   finalizzati
esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione  quindi
dei  processi  finalizzati  all'immobilizzazione   degli   inquinanti
stessi, come quelli di  solidificazione  o  stabilizzazione,  possono
essere refluiti, su  autorizzazione  della  regione  territorialmente
competente, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 2,  comma  3,
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e  fatte  salve
le disposizioni in materia tutela di immobili  ed  aree  di  notevole
interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42, all'interno di  casse  di  colmata,  di  vasche  di  raccolta,  o
comunque di strutture di contenimento poste in  ambito  costiero,  il
cui progetto e' approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Le   stesse   strutture   devono    presentare    un    sistema    di
impermeabilizzazione  naturale  o   completato   artificialmente   al
perimetro  e  sul  fondo,  in  grado  di  assicurare   requisiti   di
permeabilita' almeno equivalenti quelli di uno  strato  di  materiale
naturale dello spessore  di  cento  centimetri  con  coefficiente  di
permeabilita' pari a 1,0 x  10-9  m/s.  Nel  caso  di  opere  il  cui
progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, tali requisiti  sono  certificati  dalle
amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel  caso  in  cui  al
termine delle attivita' di refluimento,  i  materiali  di  cui  sopra
presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di  cui
alla Tabella I, dell'Allegato 5 degli allegati  della  parte  quarta,
del decreto legislativo n. 152  del  2006  deve  essere  attivata  la
procedura di bonifica dell'ara derivante dall'attivita' di colmata in
relazione alla destinazione  d'uso.  E'  fatta  salva  l'applicazione
delle norme vigenti in materia di autorizzazione  paesaggistica.  Nel
caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti
eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure  di
sicurezza  che  garantiscono  comunque  la  tutela  della  salute   e
dell'ambiente. L'accettabilita' delle  concentrazioni  residue  degli
inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso
una  metodologia  di  analisi  di  rischio  con   procedura   diretta
riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la  parte  di
interesse  il   soddisfacimento   dei   "Criteri   metodologici   per
l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati"
elaborati dall'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanita' e  dalle  Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente. I  principali  criteri  di
riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono  riportati
nell'allegato B del decreto ministeriale  7  novembre  2008.  Per  la
verifica della presenza di  valori  di  concentrazione  superiori  ai
limiti  fissati  dalla  vigente  normativa  e  per   la   valutazione
dell'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti  si
tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del
comma 1. 
  4. I materiali di cui al  comma  3  destinati  ad  essere  refluiti
all'interno  di  strutture  di  contenimento  nell'ambito  di   porti
nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati
da un documento contenente le indicazioni di  cui  all'articolo  193,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneita'  delle
navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle
norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo  e
garantiscono  l'idoneita'  dell'impresa.   Le   Autorita'   Marittime
competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un
sistema di  controllo  idoneo  a  garantire  una  costante  vigilanza
durante il trasporto dei materiali, nell'ambito  delle  attivita'  di
competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. L'idoneita' del materiale  dragato  ad  essere  gestito  secondo
quanto previsto ai commi 2 e 3  viene  verificata  mediante  apposite
analisi da effettuare nel sito prima  del  dragaggio  sulla  base  di
metodologie e criteri  stabiliti  dal  citato  decreto  del  Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre
2008. Le modifiche al decreto  di  cui  al  periodo  precedente  sono
apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare.  In  caso  di  realizzazione,   nell'ambito
dell'intervento  di  dragaggio,  di  strutture  adibite  a   deposito
temporaneo  di  materiali  derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio
nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora
definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta  mesi
senza limitazione di quantitativi, assicurando il  non  trasferimento
degli inquinanti agli  ambienti  circostanti.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si
applicano  le   previsioni   della   vigente   normativa   ambientale
nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra  dei
materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio. 
  6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili
alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali. 
  7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152 e successive modifiche, per i  porti  di  categoria  II,
classe III, la regione disciplina il  procedimento  di  adozione  del
Piano  Regolatore  Portuale,  garantendo  la   partecipazione   delle
province e dei comuni interessati. 
  8. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e  sia
necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui
al comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero  dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica. 
  9. I progetti  di  scavo  dei  fondali  delle  aree  portuali  sono
approvati con le modalita' di cui al comma 7. 
  10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non
compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi  dell'articolo  252
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   successive
modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.  I  suddetti  materiali  possono
essere diversamente utilizzati a  fini  di  ripascimento,  anche  con
sversamento  nel  tratto  di  spiaggia  sommersa  attiva,  o  per  la
realizzazione di casse di colmata o altre strutture  di  contenimento
nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il
litorale  per   la   ricostruzione   della   fascia   costiera,   con
autorizzazione della regione  territorialmente  competente  ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.". 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a  11-sexies,  dell'articolo
5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.