Art. 57.
     (Trattamento del personale comandato e carico della spesa)

  L'impiegato  in  posizione  di  comando e' ammesso agli scrutini ed
agli  esami  per  la promozione alla qualifica superiore in base alle
normali disposizioni sull'avanzamento in carriera.
  Alle  promozioni  ed  agli  aumenti periodici di stipendio provvede
l'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
  Alla  spesa  per  il personale comandato provvede direttamente ed a
proprio  carico  l'amministrazione o l'ente pubblico presso cui detto
personale  va  a prestare servizio. Per il personale comandato presso
un    ente   pubblico   questo   e'   altresi'   tenuto   a   versare
all'amministrazione   statale  cui  il  personale  stesso  appartiene
l'importo  dei  contributi e delle ritenute sul trattamento economico
previsti dalla legge.
  Il  periodo  di  tempo  trascorso  nella posizione di comando e gli
stipendi che l'amministrazione statale di appartenenza avrebbe dovuto
corrispondere   sono   computati  agli  effetti  del  trattamento  di
quiescenza e di previdenza.