Art. 42.

  Il Presidente della Giunta regionale:
    a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale
e  ne  dirige  e  coordina  l'attivita',  sopraintende  agli uffici e
servizi regionali;
    b)  promulga, le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i
regolamenti deliberati dalla Giunta;
    c)  esercita,  le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle
leggi e, dallo Statuto regionale.