Art. 43.

  Il   Presidente   della  Giunta  con  decreto  da  pubblicarsi  nel
Bollettino   Ufficiale  della  Regione,  provvede  alla  designazione
dell'assessore  effettivo  che  deve sostituirlo in caso di assenza o
impedimento,  all'assegnazione degli assessori ai singoli assessorati
o ad altri eventuali incarichi ed a regolare le supplenze.