Art. 182.
L' Istituto  nazionale  per  l'assicurazione contro gli infortuni sul
        lavoro provvede all'assistenza di cui allo art. 187;
    a) con i mezzi stanziati in anno dal Consiglio di amministrazione
sul bilancio delle singole gestioni dell'Istituto stesso;
    b)  con  un  contributo  da  parte delle singole Casse, Aziende e
Amministrazioni  di  cui  all'art.  127 nella misura da stabilirsi di
anno  in  anno  in  base  al  numero degli assistiti delle rispettive
gestioni  e al costo medio pro-capite dell'assistenza erogata a tutti
gli invalidi;
    c)  con  l'apporto  eventuale  derivante da donazioni, lasciti ed
erogazioni di terzi.