Art. 186.

  I  ricorsi  contro  il  rifiuto  delle prestazioni assistenziali da
parte  della  gestione  o  circa la natura e limiti delle prestazioni
stesse  sono  demandati  alla  decisione del Comitato di cui al terzo
comma  dell'art.  178.  Contro  le  decisioni del Comitato e' ammesso
ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.