Art. 30. Controlli in zone vulnerabili 1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate dalle regioni, ai sensi della parte A I dell'allegato 7 del decreto legislativo 152/99, le regioni, sulla base di un programma di monitoraggio, effettuano i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere. 2. La frequenza dei controlli deve garantire l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell'efficacia dei Programmi di azione adottati nelle zone vulnerabili. Le Regioni, ai fini della verifica dell'efficacia dei Programmi di azione, possono fare riferimento, in via orientativa, all'allegato VIII. 3. L'autorita' competente al controllo predispone un piano di controllo sulle modalita' di utilizzazione agronomica nelle aziende, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e provvede periodicamente all'analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti per la determinazione della concentrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto ministeriale 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1999. Le regioni individuano i limiti di accettabilita' delle concentrazioni nel suolo di rame, zinco e fosforo sulla base delle specifiche condizioni locali. 4. Le regioni prevedono altresi' forme di registrazione, da parte delle aziende, delle operazioni di applicazione al suolo di cui al presente Titolo, utili allo svolgimento dei controlli di cui al comma 3. 5. La verifica dei dati contenuti nel registro di cui al comma 4 e' finalizzata all'accertamento: - della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda; - del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA. 6. Le autorita' competenti effettuano sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA ovvero ad altre tipologie di comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi: - effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione; - presenza delle colture indicate; - rispondenza dei mezzi e delle modalita' di spandimento dichiarate. 7. Le regioni tengono anche conto delle procedure di controllo di cui all'art. 33, comma 1.