Art. 31. Formazione e informazione degli agricoltori 1. Le regioni, tenuto conto delle disposizioni di cui al presente decreto, individuano ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera b) del decreto legislativo 152/99, interventi di formazione e informazione sui Programmi di azione e sul CBPA, con l'obiettivo di: - far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo; - formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformita' aziendale alle normative ambientali cogenti; - mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende; - promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei Sistemi di Gestione ambientale.