Art. 65.
(Misura  della  pensione  privilegiata  per  il  personale civile non
                              operaio)

  Per   i  dipendenti  civili  le  cui  infermita'  o  lesioni  siano
ascrivibili  alla  prima categoria della tabella A annessa alla legge
18 marzo 1968, n. 313, la pensione privilegiata e' pari a otto decimi
della  base  pensionabile  di  cui all'art. 43, salvo quanto disposto
nell'articolo  seguente.  Qualora le infermita' o le lesioni siano di
minore  entita',  la  pensione  e'  pari a un quarantesimo della base
anzidetta  per  ogni  anno  di  servizio  utile,  ma  non puo' essere
inferiore  ad  un terzo ne' superiore a otto decimi della base stessa
in  caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia
diritto  a  una  rendita  di inabilita' in base alle norme vigenti in
materia, la pensione privilegiata e' diminuita di una somma pari alla
rendita  stessa.  La  pensione,  ridotta nel modo anzidetto, non puo'
essere  inferiore  a  quella  normale  calcolata  in  base ai servizi
prestati, secondo le disposizioni dell'art. 44.
  Per  i  funzionari  di  pubblica sicurezza e per le appartenenti al
Corpo  di polizia femminile, il trattamento privilegiato e' liquidato
con le norme stabilite per i militari, se piu' favorevoli.