Art 66.
          (Misura della pensione privilegiata degli operai)

  La  pensione  privilegiata  spettante  all'operaio e' pari a quella
normale  calcolata in base al servizio utile aumentato di dieci anni;
in ogni caso la pensione privilegiata non puo' essere inferiore al 44
per cento ne' superiore all'80 per cento della base pensionabile.
  Qualora  il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento
previsto  dalle norme di legge in materia di infortuni sul lavoro, e'
data   facolta'   all'interessato   di  optare  per  l'indennita'  di
infortunio   cumulata   col   trattamento   normale   di   quiescenza
eventualmente  spettante  oppure  per  la  pensione  privilegiata con
esclusione del diritto al trattamento infortunistico.