Art. 70.
                           (Aggravamento)

  Nei  casi  di  aggravamento delle infermita' o delle lesioni per le
quali   sia   gia'  stato  attribuito  il  trattamento  privilegiato,
l'invalido  puo'  far  valere  i suoi maggiori diritti chiedendone la
revisione senza limiti di tempo.
  L'interessato  puo'  altresi'  in  ogni  tempo  far  valere  i suoi
diritti,   nei   casi  di  aggravamento,  qualora  sia  stato  emesso
provvedimento   negativo   di  trattamento  privilegiato  perche'  le
infermita'   o   le  lesioni  non  erano  valutabili  ai  fini  della
classificazione  ovvero  quando,  ai sensi delle norme concernenti lo
stato giuridico del personale, le infermita' o le lesioni siano state
riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se,
eseguiti  i prescritti accertamenti sanitari, la domanda e' respinta,
essa  puo'  essere  rinnovata  non  piu'  di  due volte per la stessa
infermita'  o  lesione;  a  tal fine non si tiene conto delle domande
presentate prima del 12 giugno 1965.
  Si  considera  che  sia  sopravvenuto  aggravamento anche quando si
accerti  che  l'invalidita',  sebbene  non aggravata, sia tuttavia da
ascrivere  ad  una  categoria  superiore  a  quella a cui venne prima
assegnata.
  La   pensione   o   l'assegno  rinnovabile  spettanti  in  caso  di
aggravamento  o  di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora
risulti  piu'  favorevole,  dalla  data  della  visita  medica e sono
corrisposti  con  deduzione delle quote di pensione o di assegno gia'
riscosse dall'interessato dopo la decorrenza stabilita.
  Nel  caso  di nuova liquidazione di indennita' per una volta tanto,
quest'ultima  e'  attribuita  in  aggiunta  a  quella precedentemente
goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione  della domanda, fermo restando il limite massimo di cui
al primo comma dell'art. 69.
  Qualora  spetti,  per  aggravamento  o  rivalutazione,  pensione  o
assegno  rinnovabile  per  periodi  in  cui  sia stata gia' liquidata
indennita'  per  una  volta  tanto, l'importo dell'indennita' stessa,
limitatamente  a  detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta
sui ratei arretrati.
  Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero e'
effettuato  sui ratei successivi, in misura non superiore a un quinto
dell'importo dei ratei stessi.
  Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' di cui al
successivo  art. 104, resta impregiudicata la facolta' di chiedere la
revisione   della   pensione   o   dello   assegno  per  aggravamento
dell'invalidita'  di  servizio  ai  sensi  delle  norme contenute nel
presente articolo.
  Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica,
in caso di aggravamento, l'art. 68; il nuovo trattamento spettante e'
attribuito nella forma della pensione.
  Per  le denunce di aggravamento di infermita' o lesioni delle quali
in  precedenza non sia stato chiesto l'accertamento si applica l'art.
169.