Art. 91.

                   Rinvio delle norme disciplinari

    1.  Per  il  personale  docente ed educativo delle scuole di ogni
ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I,
Capo IV della Parte III del decreto legislativo n. 297 del 1994.
    2.  Nel  rispetto  delle competenze degli organi collegiali ed in
attesa  del  loro riordino, al fine di garantire al personale docente
ed  educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive,
entro  30  giorni  dalla  stipula  del  presente  contratto, le Parti
regoleranno con apposita sequenza contrattuale l'intera materia.

                             Sezione II


           Personale amministrativo, tecnico e ausiliario