Art. 93.

                  Sanzioni e procedure disciplinari

    1.  Le  violazioni  degli  obblighi disciplinati dall'art. 92 del
presente  contratto danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione,
previo  procedimento  disciplinare,  all'applicazione  delle seguenti
sanzioni disciplinari:
      a) rimprovero verbale;
      b) rimprovero scritto;
      c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore
di retribuzione;
      d) sospensione  dal  servizio con privazione della retribuzione
fino a dieci giorni;
      e) licenziamento con preavviso;
      f) licenziamento senza preavviso.
    2.  L'Amministrazione,  salvo il caso del rimprovero verbale, non
puo'  adottare  alcun  provvedimento  disciplinare  nei confronti del
dipendente  senza  previa  contestazione  scritta  dell'addebito - da
effettuarsi  entro  venti giorni da quando il soggetto competente per
la  contestazione,  di  cui  al  successivo  art.  94,  e'  venuto  a
conoscenza  del  fatto  -  e  senza  averlo  sentito a sua difesa con
l'eventuale  assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
    3.  Il  dipendente  al  quale  sono  stati  contestati i fatti e'
convocato  con  lettera  per  la difesa non prima che siano trascorsi
cinque  giorni  lavorativi  dall'accadimento del fatto che vi ha dato
causa.  Trascorsi  inutilmente quindici giorni dalla convocazione per
la  difesa  del  dipendente,  la sanzione e' applicata nei successivi
quindici giorni.
    4.  Nel  caso  in  cui  la  sanzione  da comminare non sia di sua
competenza, ai sensi del successivo art. 94, il dirigente scolastico,
ai   fini  del  comma 2,  segnala  entro  dieci  giorni,  all'ufficio
competente  i  fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del
procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
    5.  Al  dipendente  o,  su  espressa  delega al suo difensore, e'
consentito  l'accesso  a  tutti  gli  atti  istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
    6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi
giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia stato
portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
    7.  L'ufficio  competente  per  i procedimenti disciplinari sulla
base  degli  accertamenti  effettuati e delle giustificazioni addotte
dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
comma 1.  Quando  il  medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a
procedere  disciplinarmente  dispone  la  chiusura  del procedimento,
dandone comunicazione all'interessato.
    8.  I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore
dalle  eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia
incorso.
    9.  I  termini di cui al presente articolo devono intendersi come
perentori.
    10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia
all'art. 55 del decreto legislativo n. 165/2001.
    11.  Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al
capo XII del presente CCNL.