Art. 28 
                      (Disposizioni transitorie) 
 
1. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo  2
resta in vigore l'attuale normativa per il materiale  elencato  nella
"Tabella esport" relativamente al materiale di armamento. 
2. Fino alla istituzione del registro nazionale di cui all'articolo 3
nonche' del  Comitato  consultivo  di  cui  all'articolo  7,  non  si
applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 2,  e  resta
in vigore la normativa vigente. 
3. Le autorizzazioni in corso all'entrata in  vigore  della  presente
legge continuano ad avere validita'. 
4. Per quanto riguarda le armi e i materiali menzionati nel comma  11
dell'articolo 1 la licenza del questore,  prevista  dall'articolo  31
del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  sostituisce  la  licenza  del
Ministro degli affari  esteri  di  concerto  con  il  Ministro  delle
finanze. Il Ministro del commercio con l'estero emanera' le  relative
norme di attuazione. 
 
          Nota all'art. 28:
             - L'art. 31 del R.D. n. 773/1931 e' cosi' formulato:
             "Art.  31.  -  Salvo  quanto  e' disposto per le armi da
          guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre  armi,
          introdurle  nello  Stato,  esportarle,  farne  raccolta per
          ragioni di commercio  o  industria,  o  porle  comunque  in
          vendita, senza licenza del questore.
             La  licenza  e' necessaria anche per le collezioni delle
          armi artistiche, rare od antiche".