Art. 29 
                     (Regolamento di esecuzione) 
 
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,  con
decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sara'  emanato  ai
sensi dell'articolo 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  il
regolamento contenente le norme di esecuzione. 
 
          Nota all'art. 29:
             -  Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota
          all'art.  4.