Art. 30 
                       (Distacco di personale) 
 
1. Per lo svolgimento delle  attivita'  connesse  al  rilascio  delle
autorizzazioni  previste  dalla  presente  legge,   nel   regolamento
d'esecuzione di cui all'articolo 29 saranno emanate, ai  sensi  degli
articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente delle Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero  degli  affari
esteri di personale di altre amministrazioni. 
 
          Nota all'art. 30: 
             - Il D.P.R. n.  3/1957  approva  il  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello  Stato.  Gli  articoli  56  e  seguenti  sono   cosi'
          formulati: 
             "Art.  56  (Comando  presso  altra  amministrazione).  -
          L'impiegato  puo'  essere  comandato  a  prestare  servizio
          presso  altra  amministrazione  statale   o   presso   enti
          pubblici,  esclusi   quelli   sottoposti   alla   vigilanza
          dell'amministrazione cui l'impiegato stesso appartiene. 
             Il comando e' disposto, per tempo determinato e  in  via
          eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando
          sia richiesta una speciale competenza. 
             Al  comando  si  provvede  con  decreto   dei   Ministri
          competenti di concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro,
          sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione. 
             Per l'impiegato con qualifica non inferiore a  direttore
          generale,  si  provvede  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei  Ministri,
          su proposta dei Ministri competenti di concerto con  quello
          per il Tesoro. 
             E' vietata l'assegnazione anche temporanea di  impiegati
          ad uffici diversi da quelli per i quali  sono  istituiti  i
          ruoli cui essi appartengono. 
             Art. 57 (Trattamento del personale  comandato  e  carico
          della spesa). - L'impiegato  in  posizione  di  comando  e'
          ammesso agli scrutini ed agli esami per la promozione  alla
          qualifica  superiore  in  base  alle  normali  disposizioni
          sull'avanzamento in carriera. 
             Alle promozioni ed agli aumenti periodici  di  stipendio
          provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene. 
             Alla  spesa  per   il   personale   comandato   provvede
          direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente
          pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio.
          Per il personale comandato presso un ente  pubblico  questo
          e' altresi' tenuto a  versare  all'amministrazione  statale
          cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi
          e delle ritenute sul trattamento economico  previsti  dalla
          legge. 
             Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando
          e   gli   stipendi   che   l'amministrazione   statale   di
          appartenenza avrebbe dovuto  corrispondere  sono  computati
          agli  effetti  del   trattamento   di   quiescenza   e   di
          previdenza".