Art. 31 (Disposizioni vigenti e abrogate) 1. Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della legge 18 aprile 1975, n. 110. 2. All'allegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 6 (Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle Forze armate) sono abrogate le seguenti parole: "Commesse ed acquisti di materiali bellici o comunque interessanti le Forze armate e l'efficienza militare del Paese, sia presso industrie private, sia all'estero, relativi dati contrattuali, andamento e risultati delle consegne. Spedizione e cessione di materiali bellici all'estero, sia da parte delle amministrazioni militari, sia dell'industria privata". 3. All'allegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al pragrafo 8 (Stabilimenti civile di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia) sono abrogate le seguenti parole: "Provviste e scorte di materie prime e semilavorate, consumo, importazione ed esportazione di materie prime, semilavorate e prodotti simili comunque interessanti la produzione del materiale bellico, sia in generale sia in particolare per ogni stabilimento e cosi' pure ordinazioni, contratti, clausole contrattuali, eccetera". 4. Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 luglio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Note all'art. 31: - Il R.D. n. 635/1940 approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. - La legge n. 895/1967 concerne: "Disposizioni per il controllo delle armi". - La legge n. 497/1974 concerne: "Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza". - Per la legge n. 110/1975 si veda nelle note all'art. 1. - Il R.D. n. 1161/1941 concerne: "Norme relative al segreto militare". Il testo dei paragrafi 6 e 8 dell'allegato al predetto decreto, come modificati dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: " 6. - Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle Forze armate. Natura, quantita' di armi, velivoli, motori, munizioni, esplosivi e materiali di qualsiasi altro genere dovunque accantonati, depositati e conservati e comunque appartenenti alle Forze armate dello Stato, comprese le sostanze aggressive interessanti il servizio chimico militare. Dotazioni di mobilitazione riguardanti l'armamento, il munizionamento, l'equipaggiamento di reparti, servizi, unita' delle Forze armate, consistenza dei servizi di mobilitazione, disponibilita' e scorte esistenti o da costituire all'atto della mobilitazione a cura delle amministrazioni militari". " 8. - Stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia. Stabilimenti di preminente interesse militare, per la preparazione bellica del Paese perche' adibiti alla produzione di armi, munizioni, esplosivi, navi, velivoli e materiale aeronautico, materie chimiche ed aggressivi chimici, autoveicoli, derrate e materiali vari per conto di amministrazioni militari. In particolare dati relativi alla qualita' e specie di materiali prodotti, qualita' e quantita' delle materie prime impiegate, maestranze impiegate, produzione a regime normale ed intensivo, attrezzatura, potenzialita' degli impianti, metodi di lavorazione. Fotografie o altre rappresentazioni prospettiche di impianti di stabilimenti industriali di produzione bellica con notizie o particolari topografici aventi riferimento al terreno circostante, atti ad individuare l'esatta ubicazione degli impianti medesimi e delle loro opere o installazioni; planimetrie, piante ed ogni altra rappresentazione costruttiva degli stabilimenti di produzione bellica, sia nel loro complesso che nei singoli reparti nonche' nelle altre opere o installazioni accessorie, il macchinario di tipo speciale impiegato nella lavorazione del materiale bellico; i particolari tecnici di lavorazioni speciali interessanti la produzione bellica. Bacini ed impianti idroelettrici; dighe di ritenuta, canali, impianti idrovori, acquedotti di particolare importanza ai fini militari; interruzioni predisposte in corrispondenza di opere d'arte (ponti, gallerie, ecc.), predisposizioni di interesse militare per lo svuotamento di bacini montani, incidenti di notevole gravita' e relative cause, negli stabilimenti sopradetti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.