Art. 31 
                  (Disposizioni vigenti e abrogate) 
  1. Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente  legge,
le disposizioni del regolamento di esecuzione del testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza approvato  con  regio  decreto  6  maggio
1940, n. 635 e successive modificazioni, della legge 2 ottobre  1967,
n. 895, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della  legge  18  aprile
1975, n. 110. 
  2. All'allegato al regio  decreto  11  luglio  1941,  n.  1161,  al
paragrafo 6 (Dotazioni, scorte e commesse di  materiale  delle  Forze
armate) sono abrogate le seguenti parole: "Commesse  ed  acquisti  di
materiali  bellici  o  comunque  interessanti  le  Forze   armate   e
l'efficienza militare del Paese, sia presso  industrie  private,  sia
all'estero, relativi dati contrattuali, andamento e  risultati  delle
consegne. Spedizione e cessione di materiali bellici all'estero,  sia
da parte delle amministrazioni militari, sia dell'industria privata". 
3. All'allegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al pragrafo
8 (Stabilimenti civile di produzione bellica ed impianti  civili  per
produzione di energia) sono abrogate le seguenti parole: "Provviste e
scorte di materie prime  e  semilavorate,  consumo,  importazione  ed
esportazione  di  materie  prime,  semilavorate  e  prodotti   simili
comunque interessanti la produzione del  materiale  bellico,  sia  in
generale sia in  particolare  per  ogni  stabilimento  e  cosi'  pure
ordinazioni, contratti, clausole contrattuali, eccetera". 
  4. Tutte le disposizioni incompatibili con la presente  legge  sono
abrogate. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 9 luglio 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  MARTINAZZOLI, Ministro della difesa 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
    

          Note all'art. 31:
             -  Il  R.D.  n.  635/1940  approva  il  regolamento  per
          l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,  delle
          leggi di pubblica sicurezza.
             -  La  legge  n. 895/1967 concerne: "Disposizioni per il
          controllo delle armi".
             -  La legge n. 497/1974 concerne: "Disposizioni a favore
          di categorie del  personale  del  Corpo  delle  guardie  di
          pubblica sicurezza".
             -  Per  la legge n. 110/1975 si veda nelle note all'art.
          1.
             -  Il  R.D.  n.  1161/1941  concerne: "Norme relative al
          segreto  militare".  Il  testo  dei   paragrafi   6   e   8
          dell'allegato  al  predetto  decreto, come modificati dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
           "  6.  -  Dotazioni,  scorte e commesse di materiale delle
          Forze armate.
             Natura,  quantita' di armi, velivoli, motori, munizioni,
          esplosivi e materiali di qualsiasi  altro  genere  dovunque
          accantonati,    depositati    e   conservati   e   comunque
          appartenenti alle Forze armate  dello  Stato,  comprese  le
          sostanze   aggressive   interessanti  il  servizio  chimico
          militare.   Dotazioni    di    mobilitazione    riguardanti
          l'armamento,   il   munizionamento,   l'equipaggiamento  di
          reparti, servizi, unita' delle  Forze  armate,  consistenza
          dei  servizi  di  mobilitazione,  disponibilita'  e  scorte
          esistenti o da costituire all'atto  della  mobilitazione  a
          cura delle amministrazioni militari".
           "  8.  -  Stabilimenti  civili  di  produzione  bellica ed
          impianti civili per produzione di energia.
             Stabilimenti  di  preminente  interesse militare, per la
          preparazione  bellica  del  Paese  perche'   adibiti   alla
          produzione  di armi, munizioni, esplosivi, navi, velivoli e
          materiale  aeronautico,  materie  chimiche  ed   aggressivi
          chimici, autoveicoli, derrate e materiali vari per conto di
          amministrazioni militari. In particolare dati relativi alla
          qualita'   e  specie  di  materiali  prodotti,  qualita'  e
          quantita'  delle  materie   prime   impiegate,   maestranze
          impiegate,   produzione  a  regime  normale  ed  intensivo,
          attrezzatura,  potenzialita'  degli  impianti,  metodi   di
          lavorazione.    Fotografie    o    altre   rappresentazioni
          prospettiche di impianti  di  stabilimenti  industriali  di
          produzione  bellica  con  notizie o particolari topografici
          aventi  riferimento  al  terreno   circostante,   atti   ad
          individuare  l'esatta  ubicazione degli impianti medesimi e
          delle loro opere o installazioni;  planimetrie,  piante  ed
          ogni  altra rappresentazione costruttiva degli stabilimenti
          di produzione bellica,  sia  nel  loro  complesso  che  nei
          singoli  reparti  nonche' nelle altre opere o installazioni
          accessorie, il macchinario di tipo speciale impiegato nella
          lavorazione del materiale bellico; i particolari tecnici di
          lavorazioni speciali interessanti  la  produzione  bellica.
          Bacini   ed  impianti  idroelettrici;  dighe  di  ritenuta,
          canali,  impianti  idrovori,  acquedotti   di   particolare
          importanza  ai  fini  militari; interruzioni predisposte in
          corrispondenza di opere  d'arte  (ponti,  gallerie,  ecc.),
          predisposizioni di interesse militare per lo svuotamento di
          bacini montani, incidenti di notevole gravita'  e  relative
          cause, negli stabilimenti sopradetti".
             La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
          inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi
          della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque
          spetti di osservarla e di farla osservare come legge  dello
          Stato.