Art. 27. Partecipazioni al capitale di enti creditizi 1. L'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote di enti creditizi, da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote gia' possedute, una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio. L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene partecipazioni al capitale di un ente creditizio superiori al suddetto limite. 2. Ai fini del presente titolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o piu' soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto - nel qual caso ciascuno di essi e' considerato controllante - possiedono piu' di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero piu' di un decimo se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa, sempreche' non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla societa'. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione. 3. Le operazioni di cui al comma 1 che comportano, tenuto conto anche delle azioni o quote gia' possedute, una partecipazione non superiore al cinque per cento ma superiore all'uno per cento del capitale nonche' le operazioni di cessione di azioni o quote gia' possedute che comportano una diminuzione della partecipazione superiore all'uno per cento, devono essere comunicate alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione. 4. Quando la partecipazione ha superato il cinque per cento del capitale dell'ente creditizio sono soggette a ulteriore autorizzazione le successive variazioni che comportano, di per se' o unitamente a variazioni precedenti, un aumento o una diminuzione della partecipazione superiore al due per cento del capitale dell'ente creditizio. 5. Se un soggetto autorizzato ai sensi dei commi precedenti perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione deve darne comunicazione alla Banca d'Italia entro quindici giorni. Nel caso che la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo dell'ente creditizio da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dalla Banca d'Italia. 6. I soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti o societa' finanziari, nonche' le societa' o enti finanziari che controllano tali soggetti o ne sono controllati, non possono essere autorizzati ad acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di societa' controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di un ente creditizio che comportino, unitamente a quelle gia' possedute, una partecipazione superiore al quindici per cento del capitale dello stesso o l'assunzione del controllo su di esso. Tuttavia nell'ipotesi di controllo attraverso la partecipazione a sindacati di voto, di cui al comma 2, l'autorizzazione puo' essere concessa se la partecipazione al sindacato del soggeto richiedente, tenuto conto anche delle azioni o quote gia' possedute e sindacate, non e' determinante per la formazione della maggioranza richiesta per le deliberazioni del sindacato stesso. 7. Le partecipazioni superiori all'uno per cento del capitale di enti creditizi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere comunicate a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia entro sessanta giorni precisando eventuali situazioni difformi da quelle autorizzabili ai sensi del presente articolo e il numero delle azioni o quote acquisite successivamente al 25 gennaio 1989. Le partecipazioni superiori al cinque per cento e quelle che comportano il controllo sull'ente creditizio si considerano autorizzate se la Banca d'Italia non dispone diversamente nel termine di centottanta giorni dalla data di spedizione della comunicazione. Il termine e' sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione degli stessi. Tale richiesta puo' essere reiterata una sola volta. Sono fatte salve le facolta' di revoca di cui al comma 2 dell'articolo 28. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro comunica al Parlamento l'elenco delle partecipazioni eccedenti il limite di cui al comma 6 autorizzate ai sensi del presente comma. Le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possedute da enti pubblici anche economici si intendono autorizzate indipendentemente dalla comunicazione. 8. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti creditizi con norme di effetto equivalente a quelle del presente titolo o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione entro un mese dalla comunicazione.
Nota all'art. 27: - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda la nota all'art. 7.