Art. 27. 
            Partecipazioni al capitale di enti creditizi 
  1. L'acquisizione o  sottoscrizione  di  azioni  o  quote  di  enti
creditizi, da chiunque effettuata, direttamente o per il  tramite  di
societa' controllate, societa' fiduciarie o per  interposta  persona,
deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta,  tenuto
conto anche delle azioni o quote gia' possedute,  una  partecipazione
superiore al cinque per cento del capitale  dell'ente  creditizio  e,
indipendentemente  da  tale  limite,  quando  comporta  il  controllo
dell'ente  creditizio.  L'autorizzazione  e'  necessaria  anche   per
l'acquisizione  del   controllo   di   una   societa'   che   detiene
partecipazioni  al  capitale  di  un  ente  creditizio  superiori  al
suddetto limite. 
  2. Ai  fini  del  presente  titolo  il  rapporto  di  controllo  si
considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile,
anche quando un solo socio, o piu' soci attraverso la  partecipazione
a un  sindacato  di  voto  -  nel  qual  caso  ciascuno  di  essi  e'
considerato controllante - possiedono piu' di un  quarto  del  numero
totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero piu' di un  decimo
se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa, sempreche'  non
sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri  soci
con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o  di  quote  o
che disponga altrimenti del  controllo  sulla  societa'.  Costituisce
sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che  regola  l'esercizio
del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del  voto  deve  essere
comunicato  alla  Banca  d'Italia  entro  48  ore   dalla   data   di
stipulazione. 
  3. Le operazioni di cui al comma 1  che  comportano,  tenuto  conto
anche delle azioni o quote gia'  possedute,  una  partecipazione  non
superiore al cinque per cento ma  superiore  all'uno  per  cento  del
capitale nonche' le operazioni di cessione di  azioni  o  quote  gia'
possedute  che  comportano  una  diminuzione   della   partecipazione
superiore all'uno per cento,  devono  essere  comunicate  alla  Banca
d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione. 
  4. Quando la partecipazione ha superato il  cinque  per  cento  del
capitale   dell'ente   creditizio   sono   soggette    a    ulteriore
autorizzazione le successive variazioni che comportano, di per se'  o
unitamente a variazioni precedenti,  un  aumento  o  una  diminuzione
della  partecipazione  superiore  al  due  per  cento  del   capitale
dell'ente creditizio. 
  5. Se un soggetto autorizzato ai sensi dei commi  precedenti  perde
alcuna delle condizioni che hanno  resa  necessaria  l'autorizzazione
deve darne comunicazione alla Banca d'Italia entro  quindici  giorni.
Nel  caso  che  la  perdita  delle  condizioni  sia  conseguenza   di
un'operazione  che  comporti  l'assunzione  del  controllo  dell'ente
creditizio da parte di un altro  soggetto  l'operazione  deve  essere
previamente autorizzata dalla Banca d'Italia. 
  6. I soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti o  societa'
finanziari, nonche' le societa' o  enti  finanziari  che  controllano
tali soggetti o ne sono controllati, non possono  essere  autorizzati
ad acquisire o  sottoscrivere,  direttamente  o  per  il  tramite  di
societa' controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni  o
quote di un ente creditizio che comportino, unitamente a quelle  gia'
possedute, una partecipazione superiore al  quindici  per  cento  del
capitale dello stesso  o  l'assunzione  del  controllo  su  di  esso.
Tuttavia nell'ipotesi di controllo  attraverso  la  partecipazione  a
sindacati di voto, di cui al comma 2,  l'autorizzazione  puo'  essere
concessa se la partecipazione al sindacato del  soggeto  richiedente,
tenuto conto anche delle azioni o quote gia' possedute  e  sindacate,
non e' determinante per la formazione della maggioranza richiesta per
le deliberazioni del sindacato stesso. 
  7. Le partecipazioni superiori all'uno per cento  del  capitale  di
enti creditizi, esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, devono essere comunicate a  mezzo  raccomandata  alla
Banca d'Italia entro sessanta giorni precisando eventuali  situazioni
difformi da quelle autorizzabili ai sensi del presente articolo e  il
numero delle azioni o quote acquisite successivamente al  25  gennaio
1989. Le partecipazioni superiori al cinque per cento  e  quelle  che
comportano  il  controllo   sull'ente   creditizio   si   considerano
autorizzate se la Banca d'Italia non dispone diversamente nel termine
di centottanta giorni dalla data di spedizione  della  comunicazione.
Il termine  e'  sospeso  qualora  vengano  richiesti  all'interessato
notizie e dati integrativi e  riprende  a  decorrere  dalla  data  di
spedizione degli stessi. Tale richiesta  puo'  essere  reiterata  una
sola volta. Sono fatte salve le facolta' di revoca di cui al comma  2
dell'articolo 28. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro del tesoro comunica al Parlamento l'elenco
delle  partecipazioni  eccedenti  il  limite  di  cui  al   comma   6
autorizzate ai sensi del presente comma. Le partecipazioni  esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge possedute da enti
pubblici anche economici si intendono  autorizzate  indipendentemente
dalla comunicazione. 
  8. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o  imprese
di Stati che non tutelano l'indipendenza  degli  enti  creditizi  con
norme di effetto equivalente a quelle del presente titolo o applicano
disposizioni discriminatorie  o  impongono  clausole  aventi  effetti
analoghi nei confronti di acquisizioni da parte  di  imprese  o  enti
italiani, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione  al
Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del  quale  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri puo', anche per ragioni essenziali di economia
nazionale,   vietare   l'autorizzazione   entro   un    mese    dalla
comunicazione. 
 
          Nota all'art. 27:
             -  Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda
          la nota all'art. 7.