Art. 28. 
                   Autorizzazioni e comunicazioni 
  1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni  di
cui all'articolo 27 devono farne domanda a  mezzo  raccomandata  alla
Banca d'Italia. L'autorizzazione si  intende  concessa  se  la  Banca
d'Italia non provvede entro il termine di novanta giorni  dalla  data
di spedizione della  raccomandata.  Il  termine  e'  sospeso  qualora
vengano  richiesti  all'interessato  notizie  e  dati  integrativi  e
riprende a decorrere dalla data di spedizione della  raccomandata  di
risposta; la richiesta di notizie e dati puo'  essere  reiterata  una
sola volta. 
  2. L'autorizzazione, anche se  concessa  tacitamente,  puo'  essere
sempre sospesa o revocata dalla Banca d'Italia,  tenuto  conto  delle
posizioni acquisite o  rafforzate  per  effetto  di  accordi  di  cui
all'articolo  27,  comma  2,  o  di  altri  eventi  successivi   alla
autorizzazione. 
  3. I provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia sono comunicati al
richiedente e all'ente creditizio interessato.  I  provvedimenti  che
rifiutano,  revocano  o  sospendono  l'autorizzazione  devono  essere
motivati. 
  4. Il Comitato interministeriale per  il  credito  e  il  risparmio
determina i criteri per la concessione, la sospensione  e  la  revoca
delle autorizzazioni al fine di assicurare  l'indipendenza  dell'ente
creditizio e la tutela  degli  interessi  dei  depositanti  e  avendo
riguardo anche ai requisiti degli amministratori,  dei  sindaci,  dei
direttori generali e dei liquidatori delle societa' che hanno chiesto
o ottenuto la autorizzazione e di quelli delle  societa'  o  enti  ai
quali si riferiscono le partecipazioni degli enti creditizi,  nonche'
ai  rapporti  di  collegamento  di  carattere  tecnico,  finanziario,
organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente  ed  altri
soggetti, con riferimento alla prevenzione di  qualsiasi  ipotesi  di
influenza dominante. Il Comitato interministeriale per il  credito  e
il risparmio inoltre stabilisce, su proposta  della  Banca  d'Italia,
apposite disposizioni per le quali i  partecipanti  al  capitale  con
partecipazioni   che   comportano   l'obbligo   di    richiesta    di
autorizzazione debbano sottoscrivere una  responsabile  dichiarazione
(cosiddetto protocollo d'autonomia) in qualsiasi momento su richiesta
della Banca d'Italia e comunque sempre in occasione  della  richiesta
di   autorizzazione    all'assunzione    o    all'incremento    delle
partecipazioni. Il Comitato interministeriale per  il  credito  e  il
risparmio  stabilisce  in  via  generale,  su  proposta  della  Banca
d'Italia, limiti massimi, criteri, modalita' e vincoli  relativamente
alla fattispecie di cui all'ultimo periodo del comma 6  dell'articolo
27. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,  con
la medesima delibera, su proposta della Banca d'Italia, puo'  emanare
disposizioni in  applicazione  della  presente  legge  per  gli  enti
creditizi in materia di  definizione  di  influenza  dominante  e  di
configurazione del socio rilevante. La Banca d'Italia  puo'  altresi'
impartire istruzioni per la salvaguardia della neutralita' allocativa
degli enti creditizi. Le deliberazioni del Comitato interministeriale
per  il  credito  e  il  risparmio  sono  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  5. I modelli per le domande di autorizzazione e  la  documentazione
da allegare, nonche' i modelli per le comunicazioni di cui  ai  commi
3, 5 e 7 dell'articolo 27, sono  stabiliti  dalla  Banca  d'Italia  e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.