Art. 28. Autorizzazioni e comunicazioni 1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 27 devono farne domanda a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia. L'autorizzazione si intende concessa se la Banca d'Italia non provvede entro il termine di novanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine e' sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati puo' essere reiterata una sola volta. 2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, puo' essere sempre sospesa o revocata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 27, comma 2, o di altri eventi successivi alla autorizzazione. 3. I provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia sono comunicati al richiedente e all'ente creditizio interessato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati. 4. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio determina i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di assicurare l'indipendenza dell'ente creditizio e la tutela degli interessi dei depositanti e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei liquidatori delle societa' che hanno chiesto o ottenuto la autorizzazione e di quelli delle societa' o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni degli enti creditizi, nonche' ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti, con riferimento alla prevenzione di qualsiasi ipotesi di influenza dominante. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio inoltre stabilisce, su proposta della Banca d'Italia, apposite disposizioni per le quali i partecipanti al capitale con partecipazioni che comportano l'obbligo di richiesta di autorizzazione debbano sottoscrivere una responsabile dichiarazione (cosiddetto protocollo d'autonomia) in qualsiasi momento su richiesta della Banca d'Italia e comunque sempre in occasione della richiesta di autorizzazione all'assunzione o all'incremento delle partecipazioni. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce in via generale, su proposta della Banca d'Italia, limiti massimi, criteri, modalita' e vincoli relativamente alla fattispecie di cui all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 27. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con la medesima delibera, su proposta della Banca d'Italia, puo' emanare disposizioni in applicazione della presente legge per gli enti creditizi in materia di definizione di influenza dominante e di configurazione del socio rilevante. La Banca d'Italia puo' altresi' impartire istruzioni per la salvaguardia della neutralita' allocativa degli enti creditizi. Le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. I modelli per le domande di autorizzazione e la documentazione da allegare, nonche' i modelli per le comunicazioni di cui ai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 27, sono stabiliti dalla Banca d'Italia e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.