Art. 29. Sospensione del voto obbligo di alienazione, sanzioni penali 1. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquistate o sottoscritte, di cui all'articolo 27, non puo' essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione ne' quando questa non sia stata richiesta ne' dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione, ne' prima del decorso del termine di cui al comma 1 dell'articolo 28. In caso di inosservanza la deliberazione e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. La impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 2. Le azioni o quote possedute da un soggetto di cui al comma 6 dell'articolo 27 che eccedono il quindici per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano; per quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunicate alla Banca d'Italia a norma del comma 7 dell'articolo 27, il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ivi previsto. Qualora cio' non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito. 3. Nei casi di omissione delle domande di autorizzazione, di omissione, incompletezza o falsita' delle comunicazioni di cui all'articolo 27 e di violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, gli amministratori e i direttori generali delle societa' o dell'ente nonche' i soci che omettono la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 27 sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le azioni o quote non superiori al cinque per cento del capitale dell'ente creditizio che comportino il controllo dello stesso per effetto di accordi di cui all'articolo 27, comma 2, o di altri eventi successivi alla loro acquisizione o sottoscrizione. Sono fatte salve le posizioni di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 27 a condizione che l'autorizzazione ad acquistare o sottoscrivere le azioni o quote da cui derivano venga richiesta, ora per allora, entro 48 ore dalla stipulazione del sindacato di voto, o dalla partecipazione ad esso, e venga concessa dalla Banca d'Italia, secondo le disposizioni dell'articolo 28.
Nota all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 2377 del codice civile. "Art. 2377 (Invalidita' delle deliberazioni). - Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformita' della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorche' non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono prese in conformita' della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresi' dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa e' soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilita'. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'annullamento della deliberazione non puo' aver luogo, se la deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa in conformita' della legge e dell'atto costitutivo".