Art. 29. 
                        Sospensione del voto 
               obbligo di alienazione, sanzioni penali 
  1. Il diritto di voto inerente alle azioni  o  quote  acquistate  o
sottoscritte, di cui all'articolo  27,  non  puo'  essere  esercitato
prima della comunicazione del  provvedimento  di  autorizzazione  ne'
quando questa non sia stata richiesta ne' dopo la  comunicazione  del
provvedimento di rifiuto, sospensione o  revoca  dell'autorizzazione,
ne' prima del decorso del termine di cui al comma 1 dell'articolo 28.
In caso di inosservanza  la  deliberazione  e'  impugnabile  a  norma
dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta  non
sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni  o
quote.  La  impugnazione  puo'  essere  proposta  anche  dalla  Banca
d'Italia. Le azioni o quote per le quali non puo'  essere  esercitato
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea. 
  2. Le azioni o quote possedute da un soggetto di  cui  al  comma  6
dell'articolo 27 che eccedono il  quindici  per  cento  del  capitale
dell'ente creditizio o ne  comportano  il  controllo,  devono  essere
alienate entro sei mesi  dall'approvazione  del  bilancio  dal  quale
risultano; per quelle esistenti alla data di entrata in vigore  della
presente legge, e comunicate alla Banca d'Italia a norma del comma  7
dell'articolo 27, il termine decorre dalla data di comunicazione  del
provvedimento  ivi  previsto.  Qualora  cio'  non  sia  avvenuto,  il
tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle
azioni o quote a mezzo di un agente  di  cambio  o  di  un'azienda  o
istituto di credito. 
  3. Nei casi  di  omissione  delle  domande  di  autorizzazione,  di
omissione,  incompletezza  o  falsita'  delle  comunicazioni  di  cui
all'articolo 27 e di violazione delle disposizioni dei commi 1  e  2,
gli amministratori e i direttori generali delle societa' o  dell'ente
nonche' i soci che omettono  la  comunicazione  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 27 sono puniti, salvo che il  fatto  costituisca  reato
piu' grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa  da
lire quattro milioni a lire venti milioni. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per  le
azioni o quote  non  superiori  al  cinque  per  cento  del  capitale
dell'ente creditizio che comportino il  controllo  dello  stesso  per
effetto di accordi di cui all'articolo 27, comma 2, o di altri eventi
successivi alla loro acquisizione o sottoscrizione. Sono fatte  salve
le posizioni di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 27 a
condizione che l'autorizzazione  ad  acquistare  o  sottoscrivere  le
azioni o quote da cui derivano venga richiesta, ora per allora, entro
48  ore  dalla  stipulazione  del  sindacato   di   voto,   o   dalla
partecipazione ad  esso,  e  venga  concessa  dalla  Banca  d'Italia,
secondo le disposizioni dell'articolo 28. 
 
          Nota all'art. 29:
             - Si riporta il testo dell'art. 2377 del codice civile.
             "Art.  2377  (Invalidita'  delle  deliberazioni).  -  Le
          deliberazioni dell'assemblea, prese  in  conformita'  della
          legge  e  dell'atto  costitutivo,  vincolano  tutti i soci,
          ancorche' non intervenuti o dissenzienti.
             Le deliberazioni che non sono prese in conformita' della
          legge o  dell'atto  costitutivo  possono  essere  impugnate
          dagli  amministratori,  dai  sindaci  e  dai soci assenti o
          dissenzienti, e quelle  dell'assemblea  ordinaria  altresi'
          dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla
          data della deliberazione, ovvero, se questa e' soggetta  ad
          iscrizione  nel  registro  delle  imprese,  entro  tre mesi
          dall'iscrizione.
             L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a
          tutti i soci ed obbliga gli  amministratori  a  prendere  i
          conseguenti     provvedimenti,     sotto     la     propria
          responsabilita'.  In  ogni  caso  sono  salvi   i   diritti
          acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti
          in esecuzione della deliberazione.
             L'annullamento  della deliberazione non puo' aver luogo,
          se la deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa
          in conformita' della legge e dell'atto costitutivo".