Art. 30. 
                        Conflitti di interesse 
  1. Gli enti creditizi devono  rispettare,  per  la  concessione  di
credito in favore  di  soggetti  a  loro  collegati  o  che  in  essi
detengono una partecipazione rilevante al  capitale  o  al  fondo,  i
limiti indicati dalla Banca d'Italia in applicazione delle  direttive
del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. 
  2. Tali  limiti  sono  determinati  con  esclusivo  riferimento  al
patrimonio  dell'ente  creditizio  e  alla  partecipazione  in   esso
detenuta dal soggetto richiedente il credito. 
  3. Il Comitato interministeriale per  il  credito  e  il  risparmio
emana direttive in materia di conflitti di  interesse  tra  gli  enti
creditizi  ed  i  loro  azionisti  rilevanti,  relativi  alle   altre
attivita' bancarie.