Art. 41 
 
 
      Emissioni di obbligazioni e di titoli di debito da parte 
              delle societa' di progetto - project bond 
 
  1. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
l'articolo 157 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 157 (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte
delle societa' di progetto). - 1. Al fine di realizzare  una  singola
infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita', le  societa'
di progetto di cui all'articolo 156 nonche' le societa'  titolari  di
un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi  dell'articolo
3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e  titoli  di  debito,
anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice
civile,  purche'  destinate  alla  sottoscrizione  da   parte   degli
investitori qualificati come definiti ai  sensi  del  regolamento  di
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58;  detti
obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non possono  essere
trasferiti a soggetti che  non  siano  investitori  qualificati  come
sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi  del  presente
articolo non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420  del
codice civile. 
  2.  I  titoli  e  la  relativa  documentazione  di  offerta  devono
riportare chiaramente ed evidenziare  distintamente  un  avvertimento
circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. 
  3. Le obbligazioni e i  titoli  di  debito,  sino  all'avvio  della
gestione dell'infrastruttura da  parte  del  concessionario,  possono
essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni  e  da  fondi
privati, secondo le  modalita'  definite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
societa'  titolari   delle   autorizzazioni   alla   costruzione   di
infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di  stoccaggio
di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23  maggio  2000,
n. 164, alle societa' titolari delle autorizzazioni alla  costruzione
di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della  rete  di
trasmissione  nazionale  dell'energia  elettrica,  nonche'  a  quelle
titolari delle autorizzazioni. 
  5. All'articolo 158, comma 2, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163,  dopo  le  parole:  «crediti  dei  finanziatori   del
concessionario» sono inserite le seguenti: «e dei titolari di  titoli
emessi ai sensi dell'articolo 157,  limitatamente  alle  obbligazioni
emesse successivamente alla data di entrata in vigore della  presente
disposizione». 
  6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti  si  applicano  anche
alle societa' gia' costituite alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 15,  15-bis,
          15-ter, e degli articoli 156, 157 e 158 del citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE),  come
          modificati dalla presente legge: 
              "Art. 3.Definizioni. 
              (omissis) 
              15.  L'«asta  elettronica»  e'  un  processo  per  fasi
          successive  basato  su  un   dispositivo   elettronico   di
          presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o  di
          nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
          interviene  dopo  una  prima  valutazione  completa   delle
          offerte  permettendo  che  la  loro  classificazione  possa
          essere effettuata sulla base di un trattamento  automatico.
          Gli appalti di servizi e di lavori che  hanno  per  oggetto
          prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori,
          non possono essere oggetto di aste elettroniche. 
              15-bis. «La locazione finanziaria di opere pubbliche  o
          di pubblica utilita'» e' il contratto avente ad oggetto  la
          prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori. 
              15-bis.1.  Il  «contratto  di  disponibilita'»  e'   il
          contratto mediante il quale sono affidate, a  rischio  e  a
          spesa  dell'affidatario,  la  costruzione  e  la  messa   a
          disposizione a favore  dell'amministrazione  aggiudicatrice
          di un'opera di proprieta' privata  destinata  all'esercizio
          di un pubblico servizio, a fronte di un  corrispettivo.  Si
          intende per messa a disposizione l'onere assunto a  proprio
          rischio dall'affidatario di assicurare  all'amministrazione
          aggiudicatrice  la  costante  fruibilita'  dell'opera,  nel
          rispetto  dei  parametri  di  funzionalita'  previsti   dal
          contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
          la  risoluzione  di  tutti  gli   eventuali   vizi,   anche
          sopravvenuti. 
              15-ter. Ai fini del presente codice,  i  «contratti  di
          partenariato pubblico privato» sono  contratti  aventi  per
          oggetto una o piu' prestazioni quali la  progettazione,  la
          costruzione, la gestione  o  la  manutenzione  di  un'opera
          pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di  un
          servizio, compreso in ogni caso il finanziamento  totale  o
          parziale a carico di privati, anche in  forme  diverse,  di
          tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
          prescrizioni  e   degli   indirizzi   comunitari   vigenti.
          Rientrano, a titolo esemplificativo,  tra  i  contratti  di
          partenariato pubblico privato la concessione di lavori,  la
          concessione  di  servizi,  la  locazione  finanziaria,   il
          contratto  di  disponibilita'   l'affidamento   di   lavori
          mediante finanza di progetto, le  societa'  miste.  Possono
          rientrare  altresi'  tra  le  operazioni  di   partenariato
          pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il
          corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in  tutto
          o in parte  posticipato  e  collegato  alla  disponibilita'
          dell'opera per il committente o  per  utenti  terzi.  Fatti
          salvi gli obblighi di comunicazione previsti  dall'articolo
          44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n.  31,  alle  operazioni  di  partenariato  pubblico
          privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat." 
              "Art. 156.Societa' di progetto. 
              1.  Il  bando  di  gara  per   l'affidamento   di   una
          concessione  per  la  realizzazione  e/o  gestione  di  una
          infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica  utilita'
          deve prevedere che l'aggiudicatario ha  la  facolta',  dopo
          l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in
          forma di societa' per azioni o a responsabilita'  limitata,
          anche consortile.  Il  bando  di  gara  indica  l'ammontare
          minimo del capitale sociale  della  societa'.  In  caso  di
          concorrente costituito da piu'  soggetti,  nell'offerta  e'
          indicata la quota di partecipazione al capitale sociale  di
          ciascun soggetto. Le  predette  disposizioni  si  applicano
          anche alla gara di cui all'articolo 153. La societa'  cosi'
          costituita  diventa  la  concessionaria   subentrando   nel
          rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita'
          di  approvazione  o  autorizzazione.  Tale   subentro   non
          costituisce cessione di contratto. Il bando di  gara  puo',
          altresi', prevedere che la costituzione della societa'  sia
          un obbligo dell'aggiudicatario. 
              2. I lavori da eseguire e  i  servizi  da  prestare  da
          parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si  intendono
          realizzati e prestati  in  proprio  anche  nel  caso  siano
          affidati direttamente dalle  suddette  societa'  ai  propri
          soci, sempre che  essi  siano  in  possesso  dei  requisiti
          stabiliti dalle vigenti norme legislative e  regolamentari.
          Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari  e
          contrattuali che  prevedano  obblighi  di  affidamento  dei
          lavori o dei servizi a soggetti terzi. 
              3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che  non
          costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto
          diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
          l'aggiudicatario in tutti i rapporti con  l'amministrazione
          concedente. Nel caso di versamento di un  prezzo  in  corso
          d'opera da parte della  pubblica  amministrazione,  i  soci
          della societa' restano  solidalmente  responsabili  con  la
          societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per
          l'eventuale   rimborso   del   contributo   percepito.   In
          alternativa, la societa'  di  progetto  puo'  fornire  alla
          pubblica amministrazione garanzie bancarie  e  assicurative
          per la restituzione delle somme versate a titolo di  prezzo
          in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
          garanzie cessano alla data di emissione del certificato  di
          collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
          le modalita' per l'eventuale  cessione  delle  quote  della
          societa' di progetto, fermo restando che i soci  che  hanno
          concorso a formare i requisiti per la  qualificazione  sono
          tenuti a partecipare  alla  societa'  e  a  garantire,  nei
          limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
          concessionario sino alla data di emissione del  certificato
          di collaudo dell'opera.  L'ingresso  nel  capitale  sociale
          della  societa'  di  progetto   e   lo   smobilizzo   delle
          partecipazioni da  parte  di  banche  e  altri  investitori
          istituzionali  che  non  abbiano  concorso  a   formare   i
          requisiti per la qualificazione possono  tuttavia  avvenire
          in qualsiasi momento." 
              "Art. 157. Emissione di obbligazioni  e  di  titoli  di
          debito da parte delle societa' di progetto. - 1. Al fine di
          realizzare una singola infrastruttura o un  nuovo  servizio
          di pubblica  utilita',  le  societa'  di  progetto  di  cui
          all'articolo  156  nonche'  le  societa'  titolari  di   un
          contratto  di  partenariato  pubblico  privato   ai   sensi
          dell'articolo   3,   comma   15-ter,    possono    emettere
          obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai  limiti
          di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purche'
          destinate alla sottoscrizione da  parte  degli  investitori
          qualificati come  definiti  ai  sensi  del  regolamento  di
          attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
          detti obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non
          possono  essere  trasferiti  a  soggetti  che   non   siano
          investitori qualificati come sopra definiti.  In  relazione
          ai titoli emessi ai sensi  del  presente  articolo  non  si
          applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice
          civile. 
              2. I titoli e la  relativa  documentazione  di  offerta
          devono riportare chiaramente ed  evidenziare  distintamente
          un  avvertimento  circa  l'elevato   profilo   di   rischio
          associato all'operazione. 
              3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio
          della   gestione   dell'infrastruttura   da    parte    del
          concessionario,  possono  essere  garantiti   dal   sistema
          finanziario, da fondazioni e da fondi privati,  secondo  le
          modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  si
          applicano anche alle societa' titolari delle autorizzazioni
          alla costruzione di infrastrutture di trasporto  di  gas  e
          delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11
          del decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  alle
          societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione  di
          infrastrutture facenti parte del Piano  di  sviluppo  della
          rete  di  trasmissione  nazionale  dell'energia  elettrica,
          nonche' a quelle titolari delle autorizzazioni. 
              5. All'articolo 158, comma 2, del  decreto  legislativo
          12 aprile 2006,  n.  163,  dopo  le  parole:  «crediti  dei
          finanziatori del concessionario» sono inserite le seguenti:
          «e dei titolari di titoli  emessi  ai  sensi  dell'articolo
          157, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente
          alla   data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione». 
              6. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si
          applicano anche alle societa' gia' costituite alla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto." 
              "Art. 158.Risoluzione. 
              1. Qualora il rapporto di concessione sia  risolto  per
          inadempimento del soggetto concedente  ovvero  quest'ultimo
          revochi la concessione per motivi  di  pubblico  interesse,
          sono rimborsati al concessionario: 
              a) il valore delle  opere  realizzate  piu'  gli  oneri
          accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in
          cui l'opera non abbia ancora superato la fase di  collaudo,
          i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; 
              b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere
          in conseguenza della risoluzione; 
              c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del  mancato
          guadagno, pari al 10  per  cento  del  valore  delle  opere
          ancora da eseguire ovvero della parte del  servizio  ancora
          da    gestire    valutata    sulla    base    del     piano
          economico-finanziario. 
              2.  Le  somme  di  cui  al  comma  1   sono   destinate
          prioritariamente  al  soddisfacimento   dei   crediti   dei
          finanziatori del concessionario e dei  titolari  di  titoli
          emessi  ai  sensi  dell'articolo  157,  limitatamente  alle
          obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in
          vigore della presente disposizione e sono indisponibili  da
          parte di quest'ultimo fino al completo  soddisfacimento  di
          detti crediti. 
              3.  L'efficacia  della  revoca  della  concessione   e'
          sottoposta alla  condizione  del  pagamento  da  parte  del
          concedente  di  tutte   le   somme   previste   dai   commi
          precedenti.". 
              Si riporta il testo degli  articoli  2412  e  2483  del
          codice civile: 
              "Art. 2412. Limiti all'emissione. 
              La societa' puo' emettere obbligazioni al  portatore  o
          nominative per  somma  complessivamente  non  eccedente  il
          doppio del capitale sociale, della riserva legale  e  delle
          riserve   disponibili   risultanti   dall'ultimo   bilancio
          approvato. I sindaci attestano  il  rispetto  del  suddetto
          limite. 
              Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
          le obbligazioni emesse in  eccedenza  sono  destinate  alla
          sottoscrizione  da  parte  di   investitori   professionali
          soggetti  a  vigilanza  prudenziale  a  norma  delle  leggi
          speciali.  In  caso  di   successiva   circolazione   delle
          obbligazioni, chi le trasferisce  risponde  della  solvenza
          della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
          investitori professionali. 
              Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e  non
          rientra nel calcolo al fine del  medesimo,  l'emissione  di
          obbligazioni  garantite  da  ipoteca  di  primo  grado   su
          immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del
          valore degli immobili medesimi. 
              Al computo del limite di cui al primo comma  concorrono
          gli importi relativi a  garanzie  comunque  prestate  dalla
          societa' per obbligazioni emesse da altre  societa',  anche
          estere. 
              Il  primo  e  il  secondo  comma   non   si   applicano
          all'emissione di obbligazioni effettuata  da  societa'  con
          azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle
          obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o  in
          altri mercati regolamentati. 
              Quando ricorrono particolari  ragioni  che  interessano
          l'economia nazionale, la societa' puo'  essere  autorizzata
          con provvedimento dell'autorita' governativa,  ad  emettere
          obbligazioni per somma  superiore  a  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  con  l'osservanza  dei  limiti,  delle
          modalita'  e  delle  cautele  stabilite  nel  provvedimento
          stesso. 
              Restano  salve  le  disposizioni  di   leggi   speciali
          relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
          di attivita'." 
              "Art. 2483. Emissione di titoli di debito. 
              Se l'atto costitutivo  lo  prevede,  la  societa'  puo'
          emettere titoli di debito. In tal caso  l'atto  costitutivo
          attribuisce  la  relativa  competenza  ai   soci   o   agli
          amministratori  determinando  gli  eventuali   limiti,   le
          modalita' e le maggioranze necessarie per la decisione. 
              I titoli emessi ai sensi del precedente  comma  possono
          essere sottoscritti soltanto da  investitori  professionali
          soggetti  a  vigilanza  prudenziale  a  norma  delle  leggi
          speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli  di
          debito, chi li trasferisce risponde  della  solvenza  della
          societa' nei  confronti  degli  acquirenti  che  non  siano
          investitori  professionali  ovvero  soci   della   societa'
          medesima. 
              La  decisione  di  emissione  dei  titoli  prevede   le
          condizioni del prestito e le modalita' del rimborso  ed  e'
          iscritta a cura degli  amministratori  presso  il  registro
          delle imprese. Puo' altresi' prevedere che, previo consenso
          della maggioranza dei possessori dei  titoli,  la  societa'
          possa modificare tali condizioni e modalita'. 
              Restano  salve  le  disposizioni  di   leggi   speciali
          relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
          di attivita'.". 
              Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8  e  21  della  L.  6
          febbraio  1996,  n.  52),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 2413 e da 2414-bis a
          2420 del codice civile: 
              "Art. 2413. Riduzione del capitale. 
              Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto  comma
          dell'articolo 2412, la societa' che ha emesso  obbligazioni
          non puo' ridurre  volontariamente  il  capitale  sociale  o
          distribuire  riserve  se   rispetto   all'ammontare   delle
          obbligazioni ancora in circolazione il  limite  di  cui  al
          primo  comma  dell'articolo  medesimo  non   risulta   piu'
          rispettato. 
              Se la riduzione del capitale sociale e' obbligatoria, o
          le riserve diminuiscono  in  conseguenza  di  perdite,  non
          possono distribuirsi utili sinche' l'ammontare del capitale
          sociale, della riserva legale e delle  riserve  disponibili
          non eguagli la meta' dell'ammontare delle  obbligazioni  in
          circolazione." 
              "Art. 2414-bis. Costituzione delle garanzie. 
              La  deliberazione  di  emissione  di  obbligazioni  che
          preveda la costituzione di  garanzie  reali  a  favore  dei
          sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto  dei
          sottoscrittori, compia  le  formalita'  necessarie  per  la
          costituzione delle garanzie medesime. 
              Qualora  un  azionista  pubblico  garantisca  i  titoli
          obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414. 
              Art. 2415. Assemblea degli obbligazionisti. 
              L'assemblea degli obbligazionisti delibera: 
              1) sulla  nomina  e  sulla  revoca  del  rappresentante
          comune; 
              2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; 
              3) sulla proposta di amministrazione controllata  e  di
          concordato; 
              4)  sulla  costituzione  di  un  fondo  per  le   spese
          necessarie  alla  tutela  dei  comuni   interessi   e   sul
          rendiconto relativo; 
              5)  sugli  altri  oggetti  d'interesse   comune   degli
          obbligazionisti. 
              L'assemblea e' convocata  dagli  amministratori  o  dal
          rappresentante degli obbligazionisti, quando  lo  ritengono
          necessario,  o  quando  ne  e'  fatta  richiesta  da  tanti
          obbligazionisti che rappresentino il ventesimo  dei  titoli
          emessi e non estinti. 
              Si applicano  all'assemblea  degli  obbligazionisti  le
          disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei  soci
          e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che
          ha redatto il verbale, nel registro delle imprese.  Per  la
          validita' delle  deliberazioni  sull'oggetto  indicato  nel
          primo comma, numero  2,  e'  necessario  anche  in  seconda
          convocazione il voto favorevole degli  obbligazionisti  che
          rappresentino la meta'  delle  obbligazioni  emesse  e  non
          estinte. 
              La societa', per le obbligazioni da essa  eventualmente
          possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni. 
              All'assemblea degli obbligazionisti  possono  assistere
          gli amministratori ed i sindaci . 
              Art.    2416.    Impugnazione    delle    deliberazioni
          dell'assemblea. 
              Le    deliberazioni    prese    dall'assemblea    degli
          obbligazionisti sono impugnabili  a  norma  degli  articoli
          2377  e  2379.  Le  quote   previste   nell'articolo   2377
          s'intendono    riferite    all'ammontare    del    prestito
          obbligazionario e  alla  circostanza  che  le  obbligazioni
          siano quotate in mercati regolamentati. 
              L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale,  nella
          cui giurisdizione la societa' ha sede,  in  contraddittorio
          del rappresentante degli obbligazionisti.». 
              Il testo del presente articolo in  vigore  prima  della
          sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 6
          del 2003 e' riportato nella nota al capo V. 
              Art. 2417. Rappresentante comune. 
              Il rappresentante comune puo' essere scelto al di fuori
          degli obbligazionisti e possono essere  nominate  anche  le
          persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di
          investimento nonche' le societa'  fiduciarie.  Non  possono
          essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti
          e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli  amministratori,
          i sindaci, i dipendenti della societa' debitrice  e  coloro
          che si  trovano  nelle  condizioni  indicate  nell'articolo
          2399. 
              Se non e' nominato dall'assemblea a norma dell'articolo
          2415, il rappresentante comune e' nominato con decreto  dal
          tribunale su domanda di uno o piu' obbligazionisti o  degli
          amministratori della societa'. 
              Il rappresentante comune dura in carica per un  periodo
          non  superiore  a  tre  esercizi  sociali  e  puo'   essere
          rieletto. L'assemblea degli  obbligazionisti  ne  fissa  il
          compenso. Entro  trenta  giorni  dalla  notizia  della  sua
          nomina   il   rappresentante   comune   deve    richiederne
          l'iscrizione nel registro delle imprese. 
              Art. 2418. Obblighi e poteri del rappresentante comune. 
              Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione
          delle deliberazioni dell'assemblea  degli  obbligazionisti,
          tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la
          societa' e assistere alle  operazioni  di  sorteggio  delle
          obbligazioni. Egli ha diritto  di  assistere  all'assemblea
          dei soci. 
              Per  la   tutela   degli   interessi   comuni   ha   la
          rappresentanza  processuale  degli  obbligazionisti   anche
          nell'amministrazione    controllata,     nel     concordato
          preventivo,  nel  fallimento,  nella  liquidazione   coatta
          amministrativa e nell'amministrazione  straordinaria  della
          societa' debitrice.. 
              Art. 2419. Azione individuale degli obbligazionisti. 
              Le   disposizioni   degli   articoli   precedenti   non
          precludono le  azioni  individuali  degli  obbligazionisti,
          salvo che queste siano incompatibili con  le  deliberazioni
          dell'assemblea previste dall'articolo 2415. 
              Art. 2420. Sorteggio delle obbligazioni. 
              Le  operazioni   per   l'estrazione   a   sorte   delle
          obbligazioni  devono  farsi,  a  pena  di  nullita',   alla
          presenza del rappresentante comune o, in  mancanza,  di  un
          notaio.". 
              Si riporta il testo degli articoli 9 e 11  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno del gas naturale, a norma dell'articolo  41,  della
          legge 17 maggio 1999, n. 144). 
              "Art. 9. Definizione di rete nazionale di gasdotti e di
          rete di trasporto regionale. 
              1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche  ai
          fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma  2,  lettera
          g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la  rete
          costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti  di
          importazione ed esportazione  e  relative  linee  collegate
          necessarie   al   loro    funzionamento,    dai    gasdotti
          interregionali,  dai  gasdotti  collegati  agli  stoccaggi,
          nonche'   dai   gasdotti    funzionali    direttamente    e
          indirettamente  al  sistema  nazionale  del  gas.  La  rete
          nazionale  di  gasdotti,  inclusi   i   servizi   accessori
          connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e
          l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          con decreto del Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato,   che   provvede    altresi'    al    suo
          aggiornamento con cadenza annuale ovvero  su  richiesta  di
          un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per  le  reti
          di trasporto non comprese nella rete nazionale di  gasdotti
          l'applicazione degli articoli 30  e  31  e'  di  competenza
          regionale. 
              1-bis. Possono essere classificati  come  reti  facenti
          parte della Rete  di  Trasporto  regionale,  le  reti  o  i
          gasdotti di nuova  realizzazione  o  quelli  esistenti  che
          soddisfano i requisiti stabiliti con decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              1-ter. I clienti  finali  diversi  dai  clienti  civili
          hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto  a  una
          rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con  decreto
          del Ministero dello sviluppo economico." 
              "Art . 11. Attivita' di stoccaggio. 
              1.  L'attivita'  di  stoccaggio  del  gas  naturale  in
          giacimenti o unita' geologiche  profonde  e'  svolta  sulla
          base di concessione, di durata non superiore a venti  anni,
          rilasciata dal Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato ai richiedenti che abbiano  la  necessaria
          capacita'  tecnica,  economica  ed  organizzativa   e   che
          dimostrino di poter svolgere, nel  pubblico  interesse,  un
          programma di stoccaggio rispondente alle  disposizioni  del
          presente decreto. La concessione e' accordata,  sentito  il
          comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, se  le
          condizioni del giacimento  o  delle  unita'  geologiche  lo
          consentono, secondo le disposizioni della legge  26  aprile
          1974, n. 170, come modificata  dal  presente  decreto.  Con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  e'  approvato  il
          disciplinare tipo per  le  concessioni  di  stoccaggio  nel
          quale sono stabiliti le  modalita'  di  espletamento  delle
          attivita'  di  stoccaggio,  gli  obiettivi  qualitativi,  i
          poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti. 
              2. Nel caso  in  cui  un  titolare  di  concessione  di
          coltivazione richieda una  concessione  di  stoccaggio,  il
          conferimento di quest'ultima comprende  la  concessione  di
          coltivazione con i relativi diritti  ed  obbligazioni,  che
          pertanto viene contestualmente a  cessare.  Successivamente
          all'entrata in vigore delle disposizioni sulla  separazione
          contabile,  gestionale  e  societaria  delle  attivita'  di
          stoccaggio  di  cui  all'articolo  21,   il   titolare   di
          concessione di  coltivazione,  all'atto  della  domanda  di
          concessione   di   stoccaggio,    indica    al    Ministero
          dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   il
          soggetto,  in  possesso  dei  requisiti   di   legge,   cui
          attribuire la relativa concessione di stoccaggio. 
              3. E' fatta salva la possibilita' per il concessionario
          di  stoccaggio,   anche   in   deroga   alle   disposizioni
          dell'articolo 21, di continuare a produrre da  livelli  del
          giacimento  non  adibiti  a  stoccaggio.  Sulle  produzioni
          residue non sono  dovute  le  aliquote  di  prodotto  della
          coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
          25 novembre 1996, n. 625. 
              4. Le concessioni di stoccaggio vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono sottoposte alla
          disciplina del presente decreto,  si  intendono  confermate
          per la loro originaria scadenza ed in esse sono comprese le
          relative concessioni  di  coltivazione,  con  i  rispettivi
          diritti ed obbligazioni, che  pertanto  vengono  a  cessare
          alla stessa data. 
              5. All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974,
          n.  170,  le  parole:  «ai  titolari  di   concessioni   di
          coltivazione»   sono   sostituite   dalle   seguenti    «ai
          richiedenti»". 
              Si riporta il testo dell'articolo 46 del  decreto-legge
          1o ottobre 2007, n.  159,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in
          materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e  l'equita'
          sociale). 
              "Art.  46.   Procedure   di   autorizzazione   per   la
          costruzione e l'esercizio di terminali di  rigassificazione
          di gas naturale liquefatto. 
              1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione  e
          all'esercizio  di  terminali  di  rigassificazione  di  gas
          naturale  liquefatto  e  delle   opere   connesse,   ovvero
          all'aumento della capacita' dei terminali  esistenti,  sono
          rilasciati a seguito di procedimento unico ai  sensi  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
          d'intesa con la regione interessata, previa valutazione  di
          impatto ambientale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. Il procedimento di  autorizzazione  si
          conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla  data
          di presentazione della relativa istanza.  L'autorizzazione,
          ai sensi dell'articolo  14-ter,  comma  9,  della  legge  7
          agosto  1990,   n.   241,   e   successive   modificazioni,
          sostituisce ogni  autorizzazione,  concessione  o  atto  di
          assenso comunque denominato, ivi  compresi  la  concessione
          demaniale e  il  permesso  di  costruire,  fatti  salvi  la
          successiva  adozione  e  l'aggiornamento   delle   relative
          condizioni economiche  e  tecnico-operative  da  parte  dei
          competenti organi del Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti. 
              2. L'autorizzazione di  cui  al  comma  1  sostituisce,
          anche ai fini  urbanistici  ed  edilizi,  fatti  salvi  gli
          adempimenti previsti dalle norme di sicurezza,  ogni  altra
          autorizzazione, concessione, approvazione, parere  e  nulla
          osta comunque denominati  necessari  alla  realizzazione  e
          all'esercizio dei  terminali  di  rigassificazione  di  gas
          naturale liquefatto e delle opere  connesse  o  all'aumento
          della capacita' dei terminali esistenti.  L'intesa  con  la
          regione costituisce variazione degli strumenti  urbanistici
          vigenti  o  degli  strumenti   di   pianificazione   e   di
          coordinamento  comunque  denominati  o  sopraordinati  alla
          strumentazione vigente in ambito comunale. Per il  rilascio
          della  autorizzazione,  ai  fini   della   verifica   della
          conformita' urbanistica dell'opera,  e'  fatto  obbligo  di
          richiedere il parere motivato degli  enti  locali  nel  cui
          territorio ricadono le opere da realizzare. 
              3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
          ubicati in area  portuale  o  in  area  terrestre  ad  essa
          contigua  e  la  loro  realizzazione   comporti   modifiche
          sostanziali del piano regolatore portuale, il  procedimento
          unico di  cui  al  comma  1  considera  contestualmente  il
          progetto di variante del piano  regolatore  portuale  e  il
          progetto di terminale di  rigassificazione  e  il  relativo
          complessivo provvedimento e' reso  anche  in  mancanza  del
          parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di  cui
          all'articolo 5, comma 3, della legge 28  gennaio  1994,  n.
          84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al  comma  1
          e' rilasciata di  concerto  anche  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   e   costituisce   anche
          approvazione   della   variante   del   piano    regolatore
          portuale.".