Art. 42 
 
 
           Alleggerimento e integrazione della disciplina 
           del promotore per le infrastrutture strategiche 
 
  1. All'articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «14.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  153,  comma  20,  possono
presentare  al  soggetto   aggiudicatore   proposte   relative   alla
realizzazione  di  infrastrutture  inserite  nel  programma  di   cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi  di  non
accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento,  senza
oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure  di  cui
al sesto periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto
preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a),  lo  studio  di
impatto   ambientale,   la   bozza   di   convenzione,    il    piano
economico-finanziario  asseverato  da  uno  dei   soggetti   di   cui
all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche'  l'indicazione  del
contributo pubblico eventualmente necessario alla  realizzazione  del
progetto e la specificazione delle  caratteristiche  del  servizio  e
della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di
cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento.  La  proposta
e'  corredata  delle  autodichiarazioni  relative  al  possesso   dei
requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della  cauzione  di  cui
all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella  misura
dell'importo di cui all'articolo 153, comma  9,  terzo  periodo,  nel
caso di indizione di gara. Il soggetto  aggiudicatore  promuove,  ove
necessaria,  la  procedura  di  impatto  ambientale   e   quella   di
localizzazione urbanistica, ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  3,
invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la
documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta  viene
rimessa  dal  soggetto  aggiudicatore  al  Ministero,  che  ne   cura
l'istruttoria ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  4.  Il  progetto
preliminare e' approvato dal CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,
unitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    piano
economico-finanziario.  Il  soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di
richiedere al proponente di  apportare  alla  proposta  le  modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del  CIPE.
Se  il  proponente  apporta  le   modifiche   richieste   assume   la
denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella  lista  di
cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per  l'affidamento  di  una
concessione ai sensi dell'articolo 177, cui  partecipa  il  promotore
con diritto di prelazione, di cui e' data evidenza nel bando di gara.
Se il promotore non partecipa alla gara,  il  soggetto  aggiudicatore
incamera la cauzione di cui all'articolo  75.  I  concorrenti  devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si
applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo  e
quindicesimo periodo.  Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  agli
adempimenti previsti dall'articolo 153, comma  13,  secondo  e  terzo
periodo.». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 175,  comma  14,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE): 
              "Art. 175. 
              (omissis) 
              14. I soggetti  di  cui  all'articolo  153,  comma  20,
          possono  presentare  al  soggetto  aggiudicatore   proposte
          relative alla realizzazione di infrastrutture inserite  nel
          programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista
          di cui al  comma  1  del  presente  articolo.  Il  soggetto
          aggiudicatore puo' riservarsi di non accogliere la proposta
          ovvero di  interrompere  il  procedimento,  senza  oneri  a
          proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui
          al sesto periodo del presente comma. La  proposta  contiene
          il progetto preliminare  redatto  ai  sensi  del  comma  5,
          lettera a), lo studio di impatto ambientale,  la  bozza  di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui all'articolo 153,  comma  9,  primo
          periodo,  nonche'  l'indicazione  del  contributo  pubblico
          eventualmente necessario alla realizzazione del progetto  e
          la specificazione  delle  caratteristiche  del  servizio  e
          della gestione. Il  piano  economico-finanziario  comprende
          l'importo  di  cui  all'articolo  153,  comma  9,   secondo
          periodo; tale importo non puo' superare il  2,5  per  cento
          del valore  dell'investimento.  La  proposta  e'  corredata
          delle autodichiarazioni relative al possesso dei  requisiti
          di cui all'articolo 153, comma 20, della  cauzione  di  cui
          all'articolo 75, e dell'impegno  a  prestare  una  cauzione
          nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9,
          terzo periodo, nel caso di indizione di gara.  Il  soggetto
          aggiudicatore promuove, ove  necessaria,  la  procedura  di
          impatto ambientale e quella di localizzazione  urbanistica,
          ai   sensi   dell'articolo   165,   comma   3,    invitando
          eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la
          documentazione  necessaria  alle  predette  procedure.   La
          proposta  viene  rimessa  dal  soggetto  aggiudicatore   al
          Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo
          165, comma 4. Il progetto preliminare e' approvato dal CIPE
          ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo  schema  di
          convenzione e al piano economico-finanziario.  Il  soggetto
          aggiudicatore ha facolta' di richiedere  al  proponente  di
          apportare  alla   proposta   le   modifiche   eventualmente
          intervenute in fase di approvazione da parte del  CIPE.  Se
          il proponente apporta  le  modifiche  richieste  assume  la
          denominazione di promotore e la proposta e' inserita  nella
          lista di cui al comma 1 ed e' posta  a  base  di  gara  per
          l'affidamento di una  concessione  ai  sensi  dell'articolo
          177, cui partecipa il promotore con diritto di  prelazione,
          di cui e' data evidenza nel bando di gara. Se il  promotore
          non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera
          la cauzione di cui all'articolo 75.  I  concorrenti  devono
          essere in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  153,
          comma  8.  Si  applica  l'articolo  153,  commi  4  e   19,
          tredicesimo, quattordicesimo  e  quindicesimo  periodo.  Il
          soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti
          dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.". 
              Per il riferimento all'articolo 153, del citato decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) si veda
          nelle note all'articolo 59-bis: 
              Il testo degli articoli 161, 165,  169-bis  e  177  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  2
          maggio 2006, n. 100, S.O.