Art. 45 
 
 
                  Documentazione a corredo del PEF 
                per le opere di interesse strategico) 
 
  1. Al fine di consentire di  pervenire  con  la  massima  celerita'
all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per  i
progetti  delle  infrastrutture  di  interesse  strategico   di   cui
all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  il
piano  economico  e  finanziario  che  accompagna  la  richiesta   di
assegnazione  delle   risorse,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre  2003,  n.
350, e' integrato dai seguenti elementi: 
    a) per la  parte  generale,  oltre  al  bacino  di  utenza,  sono
indicate le  stime  di  domanda  servita  dalla  realizzazione  delle
infrastrutture realizzate con il finanziamento autorizzato; 
    b) il costo complessivo dell'investimento  deve  comprendere  non
solo il contributo pubblico a fondo perduto  richiesto  al  CIPE,  ma
anche, ove esista,  la  quota  parte  di  finanziamento  diverso  dal
pubblico; 
    c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di  tutti  i
finanziamenti assegnati  al  progetto  in  maniera  coerente  con  il
cronoprogramma  di  attivita';  le  erogazioni  annuali  devono  dare
distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private
individuate nel cronoprogramma; 
    d) le indicazioni relative  ai  ricavi,  sono  integrate  con  le
indicazioni dei costi, articolati  in  costi  di  costruzione,  costi
dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti
ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale,
costi  relativi  alla  manutenzione   ordinaria   dell'infrastruttura
articolati  per   il   periodo   utile   dell'infrastruttura,   costi
fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario,  si
intende con l'applicazione delle variazioni del tasso  di  inflazione
al solo anno di inizio delle attivita' e non puo' essere cumulato; 
    e) per i  soggetti  aggiudicatori  dei  finanziamenti  che  siano
organizzati in forma  di  societa'  per  azioni,  e'  indicato  anche
l'impatto  sui  bilanci  aziendali  dell'incremento   di   patrimonio
derivante  dalla  realizzazione   dell'infrastruttura   e,   per   le
infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalita' positive, come la
cattura del valore immobiliare, su altri investimenti;  tale  impatto
e' rendicontato annualmente nelle relazioni che la societa'  vigilata
comunica all'ente vigilante. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui
al comma 1. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 134  e  140,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2004).   Pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299, S.O. 
              Art. 4.Finanziamento agli investimenti. 
              (omissis) 
              134.  Per  le  infrastrutture  di  cui  alla  legge  21
          dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle  incluse  nei
          piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri
          atti  aggiuntivi,  che  presentano  un  potenziale  ritorno
          economico derivante dalla gestione  dell'opera  stessa,  la
          richiesta di assegnazione di risorse al  CIPE  deve  essere
          accompagnata da una analisi costi-benefici e  da  un  piano
          economico-finanziario che indichi le  risorse  utilizzabili
          per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera.  Il
          CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui  fondi  di
          cui all'articolo  1,  comma  7,  lettera  f),  del  decreto
          legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella  misura  prevista
          dal  piano  economico-finanziario  cosi'   come   approvato
          unitamente   al   progetto   preliminare,   e    individua,
          contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui
          o altra forma tecnica di finanziamento. 
              140. Le tariffe relative alle  prestazioni  di  servizi
          rese possibili dalla realizzazione delle opere  di  cui  al
          comma  134  sono  determinate,   sulla   base   del   piano
          economico-finanziario previsto al comma 134. Il CIPE, entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  approva   lo   schema   tipo   di   piano
          economico-finanziario. L'adeguamento tariffario e' regolato
          con il metodo del price cap,  inteso  come  limite  massimo
          della  variazione  di  prezzo  unitario  vincolata  per  un
          periodo pluriennale, tenendo conto: 
              a) del tasso di variazione  medio  annuo,  riferito  ai
          dodici mesi  precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT; 
              b) dell'obiettivo di variazione del  tasso  annuale  di
          produttivita', prefissato per un periodo quinquennale. 
              (omissis)