Art. 48 
 
 
                    Norme in materia di dragaggi 
 
  1. Dopo l'articolo 5  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e'
inserito il seguente: 
  Art. 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio)  -  1.  Nei  siti
oggetto di interventi di bonifica di interesse  nazionale,  ai  sensi
dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, le operazioni di dragaggio  possono  essere
svolte  anche  contestualmente  alla  predisposizione  del   progetto
relativo alle attivita' di bonifica. Al  fine  di  evitare  che  tali
operazioni possano pregiudicare  la  futura  bonifica  del  sito,  il
progetto  di  dragaggio,  basato  su  tecniche  idonee   ad   evitare
dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo
alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento
di cui al comma 3, e' presentato dall'autorita' portuale  o,  laddove
non  istituita,  dall'ente  competente  ovvero   dal   concessionario
dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con  proprio
decreto, approva il progetto entro trenta  giorni  sotto  il  profilo
tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare   per
l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare   deve
intervenire, previo parere della Commissione di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita'
o meno del progetto alla valutazione  di  impatto  ambientale,  entro
trenta  giorni   dalla   suddetta   trasmissione.   Il   decreto   di
autorizzazione produce gli effetti previsti  dai  commi  6  e  7  del
citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e
allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicita'. 
  2. I materiali derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio  di  aree
portuali e marino-costiere poste in siti  di  bonifica  di  interesse
nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica  ottenuta
a seguito di separazione con metodi fisici: 
  a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di  trattamenti
aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli  inquinanti,  ad
esclusione  dei  processi  finalizzati  alla  immobilizzazione  degli
inquinanti    stessi,    caratteristiche    fisiche,    chimiche    e
microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di
prelievo e idonee con riferimento al  sito  di  destinazione,  e  non
presentino positivita' ai test eco-tossicologici,  su  autorizzazione
dell'autorita' competente per la bonifica, possono essere  immessi  o
refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere
utilizzati per il ripascimento degli  arenili,  per  formare  terreni
costieri ovvero  per  migliorare  lo  stato  dei  fondali  attraverso
attivita' di capping,  nel  rispetto  delle  modalita'  previste  dal
decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della  regione
territorialmente interessata; 
  b) qualora presentino,  all'origine  o  a  seguito  di  trattamenti
aventi esclusivamente lo scopo della  desalinizzazione  ovvero  della
rimozione  degli  inquinanti,  ad  esclusione  quindi  dei   processi
finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di
contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A  e  B
della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora
risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in
base ai parametri di cui al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati
a impiego a terra secondo le modalita' previste dal decreto di cui al
comma 6. Nel caso  siano  destinati  a  impiego  in  aree  con  falda
naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono  avere  un
livello  di  concentrazione  di  solfati  e  di  cloruri  nell'eluato
superiore a quello fissato dalla tabella di cui  all'allegato  3  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio   1998   a
condizione  che,  su  conforme  parere   dell'ARPA   territorialmente
competente,   sia    prevenuta    qualsiasi    modificazione    delle
caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei  progetti
di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del  progetto  di
dragaggio  costituisce  altresi'   autorizzazione   all'impiego   dei
materiali fissandone l'opera pubblica, il  luogo,  le  condizioni,  i
quantitativi e le  percentuali  di  sostituzione  dei  corrispondenti
materiali naturali; 
  c) qualora risultino non pericolosi  all'origine  o  a  seguito  di
trattamenti   finalizzati   esclusivamente   alla   rimozione   degli
inquinanti,  ad  esclusione  quindi  dei  processi  finalizzati  alla
immobilizzazione degli  inquinanti  stessi  quali  solidificazione  e
stabilizzazione, possono essere destinati a  refluimento  all'interno
di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque  in  strutture
di contenimento che presentino  un  sistema  di  impermeabilizzazione
naturale o artificiale o completato artificialmente  al  perimetro  e
sul  fondo  in  grado  di  assicurare  requisiti   di   permeabilita'
equivalenti a quelli  di  uno  strato  di  materiale  naturale  dello
spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s, con  le
modalita' previste dal decreto di cui al comma 6; 
  d)  qualora  risultino  caratterizzati  da   concentrazioni   degli
inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
per ciascun sito di interesse  nazionale,  l'area  interessata  viene
restituita  agli  usi  legittimi,  previo  parere  favorevole   della
conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 152. 
  3. Nel  caso  di  opere  il  cui  progetto  abbia  concluso  l'iter
approvativo  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, tali requisiti sono certificati  dalle  amministrazioni
titolari delle opere medesime. Nel caso  in  cui,  al  termine  delle
attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli
di inquinamento superiori ai valori limite  di  cui  alla  Tabella  1
dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006
deve essere attivata la procedura  di  bonifica  dell'area  derivante
dall'attivita' di colmata in relazione alla  destinazione  d'uso.  E'
fatta  salva  l'applicazione  delle  norme  vigenti  in  materia   di
autorizzazione paesaggistica. Nel  caso  di  permanenza  in  sito  di
concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i  predetti  valori
limite, devono essere adottate misure di sicurezza  che  garantiscano
comunque la tutela della  salute  e  dell'ambiente.  L'accettabilita'
delle concentrazioni residue  degli  inquinanti  eccedenti  i  valori
limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di
rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale
che assicuri, per la  parte  di  interesse,  il  soddisfacimento  dei
«Criteri metodologici  per  l'applicazione  nell'analisi  di  rischio
sanitaria ai siti contaminati»  elaborati  dall'ISPRA,  dall'Istituto
superiore di sanita' e dalle  Agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la  conduzione
dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato  B  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2008.  Per  la  verifica  della  presenza  di
valori di concentrazione superiori ai limiti  fissati  dalla  vigente
normativa   e   per   la   valutazione   dell'accettabilita'    delle
concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del  contenuto
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1.  Tale  procedura
puo'  essere  attuata  con  l'impiego  di  tecnologie   che   possano
consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo  delle
aree medesime. 
  4. I materiali di cui al  comma  3  destinati  ad  essere  refluiti
all'interno  di  strutture  di  contenimento  nell'ambito  di   porti
nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati
da un documento contenente le indicazioni di  cui  all'articolo  193,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive
modificazioni. Le caratteristiche  di  idoneita'  delle  navi  e  dei
galleggianti all'uopo impiegati  sono  quelle  previste  dalle  norme
nazionali e  internazionali  in  materia  di  trasporto  marittimo  e
garantiscono  l'idoneita'  dell'impresa.   Le   Autorita'   marittime
competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un
sistema di  controllo  idoneo  a  garantire  una  costante  vigilanza
durante il trasporto dei materiali, nell'ambito  delle  attivita'  di
competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. L'idoneita' del materiale  dragato  ad  essere  gestito  secondo
quanto previsto ai commi 2 e 3  viene  verificata  mediante  apposite
analisi da effettuare nel sito prima  del  dragaggio  sulla  base  di
metodologie e criteri  stabiliti  dal  citato  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  7  novembre
2008. Le modifiche al decreto  di  cui  al  periodo  precedente  sono
apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare.  In  caso  di  realizzazione,   nell'ambito
dell'intervento  di  dragaggio,  di  strutture  adibite  a   deposito
temporaneo  di  materiali  derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio
nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora
definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta  mesi
senza limitazione di quantitativi, assicurando il  non  trasferimento
degli inquinanti agli  ambienti  circostanti.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si
applicano  le   previsioni   della   vigente   normativa   ambientale
nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra  dei
materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio. 
  6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  trasporti,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalita' e le norme
tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al  fine  dell'eventuale
loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in  siti  di
bonifica di interesse nazionale. Fino alla data di entrata in  vigore
del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente
per i siti di cui al citato articolo 252 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
  7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modifiche, per i porti  di  categoria  II,
classe III, la regione disciplina il  procedimento  di  adozione  del
Piano  regolatore  portuale,  garantendo  la   partecipazione   delle
province e dei comuni interessati. 
  8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti  non
compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi  dell'articolo  252
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni, possono essere  immersi  in  mare  con  autorizzazione
dell'autorita'   competente   nel   rispetto   di   quanto   previsto
dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. I suddetti materiali possono essere  diversamente  utilizzati  a
fini di ripascimento, anche con sversamento nel  tratto  di  spiaggia
sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata  o  altre
strutture  di  contenimento  nei  porti  in  attuazione   del   Piano
regolatore portuale ovvero lungo il  litorale  per  la  ricostruzione
della   fascia   costiera,   con   autorizzazione    della    regione
territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge  31
luglio 2002, n. 179.». 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies dell'articolo  5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo l'articolo  5-bis  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
          portuale), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5-bis. Disposizioni in materia di dragaggio 
              1. Nei  siti  oggetto  di  interventi  di  bonifica  di
          interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, le operazioni di  dragaggio  possono  essere
          svolte  anche  contestualmente  alla  predisposizione   del
          progetto relativo alle attivita' di bonifica.  Al  fine  di
          evitare che tali operazioni possano pregiudicare la  futura
          bonifica del sito, il  progetto  di  dragaggio,  basato  su
          tecniche idonee ad evitare dispersione del  materiale,  ivi
          compreso  l'eventuale  progetto  relativo  alle  casse   di
          colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento  di
          cui al comma 3, e' presentato  dall'autorita'  portuale  o,
          laddove non  istituita,  dall'ente  competente  ovvero  dal
          concessionario  dell'area  demaniale  al  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio  e  del  mare.  Il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio  decreto,
          approva il progetto entro trenta giorni  sotto  il  profilo
          tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  per  l'approvazione   definitiva.   Il   decreto   di
          approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare deve intervenire, previo parere della
          Commissione di cui all'articolo 8, del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita'  o  meno  del
          progetto alla  valutazione  di  impatto  ambientale,  entro
          trenta giorni dalla suddetta trasmissione.  Il  decreto  di
          autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7
          del citato articolo 252 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e allo stesso deve  essere  garantita  idonea
          forma di pubblicita'. 
              2. I materiali derivanti dalle attivita'  di  dragaggio
          di  aree  portuali  e  marino-costiere  poste  in  siti  di
          bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni  loro  singola
          frazione granulometrica ottenuta a seguito  di  separazione
          con metodi fisici: 
              a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito  di
          trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della  rimozione
          degli inquinanti, ad esclusione  dei  processi  finalizzati
          alla    immobilizzazione    degli    inquinanti     stessi,
          caratteristiche   fisiche,   chimiche   e   microbiologiche
          analoghe al fondo  naturale  con  riferimento  al  sito  di
          prelievo e idonee con riferimento al sito di  destinazione,
          e non presentino positivita' ai test eco-tossicologici,  su
          autorizzazione dell'autorita' competente per  la  bonifica,
          possono essere immessi o  refluiti  nei  corpi  idrici  dai
          quali provengono, ovvero possono essere utilizzati  per  il
          ripascimento degli arenili, per  formare  terreni  costieri
          ovvero per  migliorare  lo  stato  dei  fondali  attraverso
          attivita' di capping, nel rispetto delle modalita' previste
          dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le  competenze
          della regione territorialmente interessata; 
              b) qualora  presentino,  all'origine  o  a  seguito  di
          trattamenti   aventi   esclusivamente   lo   scopo    della
          desalinizzazione ovvero della rimozione  degli  inquinanti,
          ad  esclusione  quindi  dei   processi   finalizzati   alla
          immobilizzazione  degli  inquinanti  stessi,   livelli   di
          contaminazione  non  superiori  a  quelli  stabiliti  nelle
          colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in  funzione
          della destinazione d'uso e qualora  risultino  conformi  al
          test di cessione da compiere con il metodo  e  in  base  ai
          parametri di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente  5
          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72
          alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  possono
          essere destinati a impiego a  terra  secondo  le  modalita'
          previste dal decreto di cui al  comma  6.  Nel  caso  siano
          destinati  a  impiego  in  aree  con   falda   naturalmente
          salinizzata, i materiali  da  collocare  possono  avere  un
          livello  di  concentrazione  di  solfati   e   di   cloruri
          nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui
          all'allegato   3   del   citato   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme
          parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta
          qualsiasi   modificazione   delle   caratteristiche.   Tale
          destinazione deve essere indicata nei progetti  di  cui  al
          comma 1. Il provvedimento di approvazione del  progetto  di
          dragaggio costituisce altresi'  autorizzazione  all'impiego
          dei materiali fissandone l'opera  pubblica,  il  luogo,  le
          condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione
          dei corrispondenti materiali naturali; 
              c) qualora risultino non  pericolosi  all'origine  o  a
          seguito  di  trattamenti  finalizzati  esclusivamente  alla
          rimozione  degli  inquinanti,  ad  esclusione  quindi   dei
          processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti
          stessi quali  solidificazione  e  stabilizzazione,  possono
          essere destinati a  refluimento  all'interno  di  casse  di
          colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture  di
          contenimento    che    presentino     un     sistema     di
          impermeabilizzazione naturale o  artificiale  o  completato
          artificialmente al  perimetro  e  sul  fondo  in  grado  di
          assicurare requisiti di permeabilita' equivalenti a  quelli
          di uno strato di materiale naturale  dello  spessore  di  1
          metro con K minore o uguale a 1,0 x 10  -  9  m/s,  con  le
          modalita' previste dal decreto di cui al comma 6; 
              d) qualora risultino caratterizzati  da  concentrazioni
          degli inquinanti al  di  sotto  dei  valori  di  intervento
          definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare  per  ciascun  sito  di
          interesse nazionale, l'area  interessata  viene  restituita
          agli  usi  legittimi,  previo   parere   favorevole   della
          conferenza di servizi di cui all'articolo  242,  comma  13,
          del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152. 
              3. Nel caso di opere il  cui  progetto  abbia  concluso
          l'iter approvativo alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  tali  requisiti  sono  certificati
          dalle amministrazioni titolari delle  opere  medesime.  Nel
          caso in cui, al termine delle attivita' di  refluimento,  i
          materiali di cui sopra presentino livelli  di  inquinamento
          superiori  ai  valori  limite  di  cui   alla   Tabella   1
          dell'allegato 5 alla parte IV del  decreto  legislativo  n.
          152 del 2006 deve essere attivata la procedura di  bonifica
          dell'area derivante dall'attivita' di colmata in  relazione
          alla destinazione  d'uso.  E'  fatta  salva  l'applicazione
          delle  norme   vigenti   in   materia   di   autorizzazione
          paesaggistica.  Nel  caso  di   permanenza   in   sito   di
          concentrazioni  residue  degli   inquinanti   eccedenti   i
          predetti valori limite, devono essere  adottate  misure  di
          sicurezza che garantiscano comunque la tutela della  salute
          e  dell'ambiente.  L'accettabilita'  delle   concentrazioni
          residue degli inquinanti eccedenti  i  valori  limite  deve
          essere accertata attraverso una metodologia di  analisi  di
          rischio con procedura  diretta  e  riconosciuta  a  livello
          internazionale che assicuri, per la parte di interesse,  il
          soddisfacimento    dei    «Criteri     metodologici     per
          l'applicazione nell'analisi di rischio  sanitaria  ai  siti
          contaminati» elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto  superiore
          di sanita' e dalle  Agenzie  regionali  per  la  protezione
          dell'ambiente. I principali criteri di riferimento  per  la
          conduzione   dell'analisi   di   rischio   sono   riportati
          nell'allegato B del decreto ministeriale 7  novembre  2008.
          Per la verifica della presenza di valori di  concentrazione
          superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa  e  per
          la  valutazione  dell'accettabilita'  delle  concentrazioni
          residue degli  inquinanti  si  tiene  conto  del  contenuto
          dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma  1.  Tale
          procedura puo' essere attuata con l'impiego  di  tecnologie
          che   possano   consentire,   contestualmente   alla   loro
          applicazione, l'utilizzo delle aree medesime. 
              4. I materiali di cui al comma 3  destinati  ad  essere
          refluiti   all'interno   di   strutture   di   contenimento
          nell'ambito  di  porti  nazionali  diversi  da  quello   di
          provenienza devono  essere  accompagnati  da  un  documento
          contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
          modificazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle navi e
          dei galleggianti all'uopo impiegati  sono  quelle  previste
          dalle  norme  nazionali  e  internazionali  in  materia  di
          trasporto    marittimo    e    garantiscono     l'idoneita'
          dell'impresa.  Le  Autorita'   marittime   competenti   per
          provenienza e  destinazione  dei  materiali  concordano  un
          sistema  di  controllo  idoneo  a  garantire  una  costante
          vigilanza durante il trasporto dei  materiali,  nell'ambito
          delle attivita' di competenza senza nuovi o maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
              5. L'idoneita' del materiale dragato ad essere  gestito
          secondo quanto previsto ai commi 2  e  3  viene  verificata
          mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima  del
          dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal
          citato decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche  al
          decreto di cui al periodo  precedente  sono  apportate  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare.   In   caso   di   realizzazione,
          nell'ambito  dell'intervento  di  dragaggio,  di  strutture
          adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti  dalle
          attivita'  di  dragaggio  nonche'   dalle   operazioni   di
          bonifica, prima della loro messa a  dimora  definitiva,  il
          termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi senza
          limitazione   di   quantitativi,   assicurando    il    non
          trasferimento degli inquinanti agli  ambienti  circostanti.
          Sono  fatte  salve  le   disposizioni   adottate   per   la
          salvaguardia della  laguna  di  Venezia.  Si  applicano  le
          previsioni    della    vigente     normativa     ambientale
          nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione  a
          terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio. 
              6.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  delle
          infrastrutture   e   trasporti,   sentita   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, definisce, con proprio  decreto,  le
          modalita' e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali,
          anche  al  fine  dell'eventuale  loro  reimpiego,  di  aree
          portuali e marino-costiere poste in  siti  di  bonifica  di
          interesse nazionale. Fino alla data di  entrata  in  vigore
          del decreto  di  cui  al  presente  comma,  si  applica  la
          normativa vigente per i siti di cui al citato articolo  252
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              7.  Fermo  restando   quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modifiche,
          per i  porti  di  categoria  II,  classe  III,  la  regione
          disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore
          portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei
          comuni interessati. 
              8. I materiali provenienti dal  dragaggio  dei  fondali
          dei porti non compresi in siti di interesse  nazionale,  ai
          sensi dell'articolo 252 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e successive  modificazioni,  possono  essere
          immersi   in   mare   con   autorizzazione   dell'autorita'
          competente nel rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo
          109, comma 2, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152.  I  suddetti  materiali  possono  essere  diversamente
          utilizzati a fini di ripascimento,  anche  con  sversamento
          nel  tratto  di  spiaggia  sommersa  attiva,   o   per   la
          realizzazione di casse di  colmata  o  altre  strutture  di
          contenimento nei porti in attuazione del  Piano  regolatore
          portuale ovvero lungo  il  litorale  per  la  ricostruzione
          della fascia costiera,  con  autorizzazione  della  regione
          territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della
          legge 31 luglio 2002, n. 179.". 
              Il testo degli abrogati commi  da  11-bis  a  11-sexies
          dell'articolo 5, della citata legge 28 gennaio 1994, n.  84
          (Riordino della legislazione in materia portuale), e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994, n.
          28, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli  8,  109,  comma  2,
          193, 242, comma 13 e 252, del citato decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, (Norme  in
          materia ambientale), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 
              "Art. 8.Commissione tecnica  di  verifica  dell'impatto
          ambientale - VIA e VAS. 
              1. La  Commissione  tecnica  di  verifica  dell'impatto
          ambientale di cui  all'articolo  7  del  decreto  legge  23
          maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio  2008,
          n.  123,  assicura  il  supporto  tecnico-scientifico   per
          l'attuazione delle norme di cui alla presente Parte. 
              2. Nel caso di progetti per i quali la  valutazione  di
          impatto ambientale spetta allo Stato, e  che  ricadano  nel
          campo di applicazione di cui all'allegato VIII del presente
          decreto il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in
          coordinamento   con   la   Commissione   istruttoria    per
          l'autorizzazione ambientale integrata di  cui  all'articolo
          8-bis. 
              3. I componenti della Commissione  sono  nominati,  nel
          rispetto  del  principio  dell'equilibrio  di  genere,  con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  della  tutela   del
          territorio e del mare, per un triennio. 
              4. I componenti della Commissione tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale provenienti  dalle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in  posizione
          di comando,  distacco  o  fuori  ruolo,  nel  rispetto  dei
          rispettivi   ordinamenti,   conservando   il   diritto   al
          trattamento economico in godimento. Le  amministrazioni  di
          rispettiva  provenienza  rendono  indisponibile  il   posto
          liberato. In alternativa, ai componenti  della  Commissione
          tecnica di  verifica  dell'impatto  ambientale  provenienti
          dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica  quanto
          previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e, per il  personale  in  regime  di  diritto
          pubblico, quanto stabilito dai rispettivi  ordinamenti.  Le
          disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
          componenti   della   Commissione    nominati    ai    sensi
          dell'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio  2008,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,
          n, 123." 
              "Art. 109. Immersione in mare di materiale derivante da
          attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di  cavi  e
          condotte. 
              (Omissis) 
              2.  L'autorizzazione   all'immersione   in   mare   dei
          materiali di cui al comma  1,  lettera  a),  e'  rilasciata
          dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti
          in aree protette nazionali di cui alle  leggi  31  dicembre
          1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n.  394,  per  i  quali  e'
          rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  in  conformita'  alle  modalita'
          stabilite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, di concerto  con  i  Ministri  delle
          infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole  e
          forestali, delle attivita' produttive previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della parte terza del presente decreto." 
              "Art. 193.Trasporto dei rifiuti. 
              1.  Per  gli  enti  e  le  imprese  che  raccolgono   e
          trasportano  i  propri  rifiuti  non  pericolosi   di   cui
          all'articolo 212, comma 8, e che  non  aderiscono  su  base
          volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
          rifiuti (SISTRI) di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,
          lett.  a)  i  rifiuti  devono  essere  accompagnati  da  un
          formulario di identificazione dal  quale  devono  risultare
          almeno i seguenti dati: 
              a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti  e  del
          detentore; 
              b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
              c) impianto di destinazione; 
              d) data e percorso dell'istradamento; 
              e) nome ed indirizzo del destinatario." 
              "Art. 242.Procedure operative ed amministrative. 
              (omissis) 
              13.    La    procedura    di     approvazione     della
          caratterizzazione e del progetto di bonifica si  svolge  in
          Conferenza di servizi convocata dalla regione e  costituita
          dalle   amministrazioni   ordinariamente    competenti    a
          rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per  la
          realizzazione degli interventi compresi  nel  piano  e  nel
          progetto.  La  relativa  documentazione   e'   inviata   ai
          componenti della conferenza di servizi almeno venti  giorni
          prima della data fissata per la discussione e, in  caso  di
          decisione a  maggioranza,  la  delibera  di  adozione  deve
          fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
          opinioni dissenzienti espresse nel corso della  conferenza.
          Compete alla  provincia  rilasciare  la  certificazione  di
          avvenuta bonifica. Qualora  la  provincia  non  provveda  a
          rilasciare tale  certificazione  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento  della  delibera  di  adozione,   al   rilascio
          provvede la regione." 
              "Art. 252. Siti di interesse nazionale. 
              1.  I  siti  di  interesse  nazionale,  ai  fini  della
          bonifica,   sono   individuabili    in    relazione    alle
          caratteristiche del sito, alle  quantita'  e  pericolosita'
          degli  inquinanti   presenti,   al   rilievo   dell'impatto
          sull'ambiente circostante in termini di  rischio  sanitario
          ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i  beni  culturali
          ed ambientali. 
              2. All'individuazione dei siti di  interesse  nazionale
          si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate,
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree  e
          territori, compresi i corpi idrici, di  particolare  pregio
          ambientale; 
              b)  la  bonifica  deve  riguardare  aree  e   territori
          tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
          n. 42; 
              c) il rischio sanitario ed ambientale  che  deriva  dal
          rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio
          deve risultare particolarmente  elevato  in  ragione  della
          densita'  della  popolazione  o  dell'estensione  dell'area
          interessata; 
              d) l'impatto socio economico causato  dall'inquinamento
          dell'area deve essere rilevante; 
              e) la contaminazione deve costituire un rischio  per  i
          beni  di  interesse  storico  e  culturale   di   rilevanza
          nazionale; 
              f) gli interventi da  attuare  devono  riguardare  siti
          compresi nel territorio di piu' regioni. 
              3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i
          comuni, le province, le regioni e gli  altri  enti  locali,
          assicurando la partecipazione dei responsabili nonche'  dei
          proprietari  delle  aree  da  bonificare,  se  diversi  dai
          soggetti responsabili. 
              4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei
          siti di interesse nazionale e' attribuita  alla  competenza
          del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio
          sentito  il  Ministero  delle  attivita'   produttive.   Il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  puo'
          avvalersi   anche   dell'Agenzia    per    la    protezione
          dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie
          regionali per la  protezione  dell'ambiente  delle  regioni
          interessate e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di
          altri soggetti qualificati pubblici o privati. 
              5. Nel caso in cui il responsabile non provveda  o  non
          sia individuabile oppure non provveda il  proprietario  del
          sito  contaminato  ne'  altro  soggetto  interessato,   gli
          interventi sono predisposti dal Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio, avvalendosi  dell'Agenzia  per
          la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
          dell'Istituto superiore di sanita' e dell'E.N.E.A.  nonche'
          di altri soggetti qualificati pubblici o privati. 
              6.  L'autorizzazione  del  progetto  e   dei   relativi
          interventi   sostituisce   a   tutti   gli    effetti    le
          autorizzazioni, le concessioni, i concerti,  le  intese,  i
          nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi   previsti   dalla
          legislazione vigente, ivi  compresi,  tra  l'altro,  quelli
          relativi alla realizzazione e all'esercizio degli  impianti
          e  delle  attrezzature  necessarie  alla  loro  attuazione.
          L'autorizzazione    costituisce,     altresi',     variante
          urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica  utilita',
          urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 
              7. Se il progetto prevede  la  realizzazione  di  opere
          sottoposte  a   procedura   di   valutazione   di   impatto
          ambientale,  l'approvazione  del   progetto   di   bonifica
          comprende anche tale valutazione. 
              8. In attesa del perfezionamento del  provvedimento  di
          autorizzazione  di  cui  ai  commi  precedenti,  completata
          l'istruttoria tecnica, il Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio puo' autorizzare in via  provvisoria,
          su  richiesta  dell'interessato,   ove   ricorrano   motivi
          d'urgenza e  fatta  salva  l'acquisizione  della  pronuncia
          positiva del giudizio  di  compatibilita'  ambientale,  ove
          prevista, l'avvio  dei  lavori  per  la  realizzazione  dei
          relativi  interventi  di  bonifica,  secondo  il   progetto
          valutato positivamente, con eventuali  prescrizioni,  dalla
          conferenza di servizi convocata dal Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio. L'autorizzazione provvisoria
          produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7. 
              9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai  sensi
          della normativa vigente l'area interessata  dalla  bonifica
          della  ex  discarica  delle   Strillaie   (Grosseto).   Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio si  provvedera'  alla  perimetrazione
          della predetta area.". 
              Il  testo  delle  colonne  A  e  B  della   Tabella   1
          dell'allegato 5 alla parte IV  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006,  n.
          88, S.O. 
              Il testo dell' allegato B del  decreto  ministeriale  7
          novembre 2008 (Disciplina delle operazioni di dragaggio nei
          siti  di  bonifica  di  interesse   nazionale,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 996, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4
          dicembre 2008, n. 284. 
              Si riporta il testo dell'articolo 21,  della  legge  31
          luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale): 
              "Art. 21. Autorizzazione per gli interventi  di  tutela
          della fascia costiera. 
              1. Per gli  interventi  di  ripascimento  della  fascia
          costiera, nonche' di immersione di materiali di  escavo  di
          fondali marini, o salmastri o di terreni  litoranei  emersi
          all'interno di casse di colmata, di vasche  di  raccolta  o
          comunque di  strutture  di  contenimento  poste  in  ambito
          costiero, l'autorita' competente  per  l'istruttoria  e  il
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35,  comma
          2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.  152,  e'  la
          regione, nel rispetto dei criteri  stabiliti  dal  medesimo
          articolo 35 e fermo restando quanto previsto  dall'articolo
          62, comma 8, del citato  decreto  legislativo  n.  152  del
          1999. In  caso  di  impiego  di  materiali  provenienti  da
          fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria  per
          il rilascio della predetta  autorizzazione,  acquisisce  il
          parere della commissione consultiva della  pesca  istituita
          presso la capitaneria di porto interessata e ne informa  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.".