Art. 49 
 
 
                   Utilizzo terre e rocce da scavo 
 
  1. L'utilizzo delle terre e rocce da  scavo  e'  regolamentato  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  1-bis. Il decreto di cui al comma  precedente,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali
le terre e rocce da scavo sono  considerate  sottoprodotti  ai  sensi
dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  decreto   ministeriale   di   cui
all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e'  abrogato
l'articolo 186». 
  1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 184-bis,  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni, (Norme in  materia  ambientale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 
              "Art. 184-bis. Sottoprodotto. 
              1. E' un  sottoprodotto  e  non  un  rifiuto  ai  sensi
          dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi  sostanza
          od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
              a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un  processo
          di produzione, di cui costituisce parte  integrante,  e  il
          cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od
          oggetto; 
              b)  e'  certo  che  la  sostanza  o   l'oggetto   sara'
          utilizzato, nel corso  dello  stesso  o  di  un  successivo
          processo di produzione o di  utilizzazione,  da  parte  del
          produttore o di terzi; 
              c) la  sostanza  o  l'oggetto  puo'  essere  utilizzato
          direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento  diverso
          dalla normale pratica industriale; 
              d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza  o
          l'oggetto  soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,  tutti  i
          requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
          della salute e  dell'ambiente  e  non  portera'  a  impatti
          complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 
              2. Sulla base delle condizioni  previste  al  comma  1,
          possono  essere  adottate  misure  per  stabilire   criteri
          qualitativi  o   quantitativi   da   soddisfare   affinche'
          specifiche  tipologie   di   sostanze   o   oggetti   siano
          considerati sottoprodotti e non  rifiuti.  All'adozione  di
          tali criteri  si  provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
          disciplina comunitaria." 
              Si riporta il testo  dell'articolo  39,  comma  4,  del
          decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.  205  (Disposizioni
          di attuazione della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 19 novembre  2008  relativa  ai
          rifiuti e che abroga  alcune  direttive),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              " Art. 39. Disposizioni transitorie e finali 
              (omissis) 
              4.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto
          ministeriale di cui all'articolo 49  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'articolo 186. 
              Con il medesimo decreto sono  stabilite  le  condizioni
          alle  quali  le  matrici  materiali  di  riporto,  di   cui
          all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, e successive  modificazioni,  possono  essere
          considerati sottoprodotti.".