Art. 50 
 
 
               Disposizioni in materia di concessioni 
            di costruzione e gestione di opere pubbliche 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  0a) all'articolo 143: 
  1) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Le  amministrazioni
aggiudicatrici, previa  analisi  di  convenienza  economica,  possono
prevedere nel piano economico  finanziario  e  nella  convenzione,  a
titolo di prezzo, la cessione in proprieta' o in diritto di godimento
di beni immobili nella loro disponibilita' o allo  scopo  espropriati
la   cui   utilizzazione   ovvero   valorizzazione   sia   necessaria
all'equilibrio economico-finanziario della concessione. Le  modalita'
di utilizzazione ovvero di  valorizzazione  dei  beni  immobili  sono
definite     dall'amministrazione      aggiudicatrice      unitamente
all'approvazione ai sensi dell'articolo 97 del progetto posto a  base
di  gara,  e  costituiscono  uno  dei  presupposti  che   determinano
l'equilibrio economico-finanziario della  concessione.  Nel  caso  di
gara indetta ai sensi dell'articolo 153,  le  predette  modalita'  di
utilizzazione    ovvero    di    valorizzazione     sono     definite
dall'amministrazione  aggiudicatrice  nell'ambito  dello  studio   di
fattibilita'»; 
  2) al comma 7, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
offerte devono dare conto del preliminare  coinvolgimento  di  uno  o
piu' istituti finanziatori nel progetto»; 
  a) all' articolo 144, dopo il comma  3  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a 
  seconda dei casi, lo schema  di  contratto  e  il  piano  economico
finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli  di
bancabilita' dell'opera.»; 
  b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: «equivalenti a
quelle possedute dal concessionario all'epoca 
  dell'affidamento della concessione» sono sostituite dalle seguenti:
«corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli  atti  in
forza dei quali la concessione e'  stata  affidata,  avendo  comunque
riguardo alla situazione concreta  del  progetto  ed  allo  stato  di
avanzamento dello stesso alla data del subentro». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo degli articoli 143 e144 del  citato
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),
          come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 143. Caratteristiche delle concessioni di  lavori
          pubblici. 
              1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di  regola,
          ad oggetto la progettazione  definitiva,  la  progettazione
          esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o  di  pubblica
          utilita',  e  di   lavori   ad   essi   strutturalmente   e
          direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale
          ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata,
          ad opere o  parti  di  opere  in  tutto  o  in  parte  gia'
          realizzate e direttamente connesse a quelle  oggetto  della
          concessione e da ricomprendere nella stessa. 
              2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto
          definitivo ed esecutivo, ovvero  del  progetto  definitivo,
          l'oggetto  della  concessione,  quanto   alle   prestazioni
          progettuali,  puo'  essere  circoscritto  al  completamento
          della progettazione, ovvero alla revisione della  medesima,
          da parte del concessionario. 
              3. La controprestazione  a  favore  del  concessionario
          consiste, di regola,  unicamente  nel  diritto  di  gestire
          funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
          realizzati. 
              4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in  sede
          di gara anche un prezzo nonche', eventualmente, la gestione
          funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti
          di opere gia' realizzate, qualora al  concessionario  venga
          imposto di praticare  nei  confronti  degli  utenti  prezzi
          inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione  degli
          investimenti  e  alla  somma  del  costo  del  servizio   e
          dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero   qualora   sia
          necessario assicurare al  concessionario  il  perseguimento
          dell'equilibrio economico - finanziario degli  investimenti
          e della connessa gestione in relazione  alla  qualita'  del
          servizio da prestare. Nella determinazione  del  prezzo  si
          tiene conto della eventuale prestazione di beni  e  servizi
          da  parte   del   concessionario   allo   stesso   soggetto
          aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
          previsioni del bando di gara. 
              5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di
          convenienza  economica,   possono   prevedere   nel   piano
          economico finanziario e  nella  convenzione,  a  titolo  di
          prezzo, la cessione in proprieta' o in diritto di godimento
          di beni immobili nella loro  disponibilita'  o  allo  scopo
          espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione  sia
          necessaria   all'equilibrio   economico-finanziario   della
          concessione.  Le  modalita'  di  utilizzazione  ovvero   di
          valorizzazione   dei   beni    immobili    sono    definite
          dall'amministrazione       aggiudicatrice        unitamente
          all'approvazione ai sensi  dell'articolo  97  del  progetto
          posto a base di gara, e costituiscono uno  dei  presupposti
          che determinano  l'equilibrio  economico-finanziario  della
          concessione.  Nel   caso   di   gara   indetta   ai   sensi
          dell'articolo 153, le predette modalita'  di  utilizzazione
          ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione
          aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilita'; 
              6. La concessione ha di regola durata non  superiore  a
          trenta anni. 
              7. L'offerta e il contratto devono contenere  il  piano
          economico - finanziario di copertura degli  investimenti  e
          della  connessa  gestione  per   tutto   l'arco   temporale
          prescelto e devono prevedere la specificazione  del  valore
          residuo  al  netto  degli  ammortamenti  annuali,   nonche'
          l'eventuale   valore    residuo    dell'investimento    non
          ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo
          un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono
          dare conto del preliminare coinvolgimento  di  uno  o  piu'
          istituti finanziatori nel progetto; 
              8. La stazione appaltante, al  fine  di  assicurare  il
          perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli
          investimenti del  concessionario,  puo'  stabilire  che  la
          concessione abbia  una  durata  superiore  a  trenta  anni,
          tenendo  conto  del  rendimento  della  concessione,  della
          percentuale del prezzo di cui  ai  commi  4  e  5  rispetto
          all'importo totale dei lavori, e dei rischi  connessi  alle
          modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti  e  le
          condizioni di base che determinano l'equilibrio economico -
          finanziario degli investimenti e della  connessa  gestione,
          da   richiamare   nelle   premesse   del   contratto,    ne
          costituiscono parte  integrante.  Le  variazioni  apportate
          dalla stazione appaltante a detti presupposti o  condizioni
          di base, nonche' le norme legislative e  regolamentari  che
          stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove  condizioni
          per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione,
          quando determinano una modifica dell'equilibrio del  piano,
          comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante
          rideterminazione  delle  nuove  condizioni  di  equilibrio,
          anche tramite la proroga  del  termine  di  scadenza  delle
          concessioni.  In  mancanza  della  predetta  revisione   il
          concessionario puo' recedere dal contratto. Nel caso in cui
          le variazioni apportate o le  nuove  condizioni  introdotte
          risultino  piu'  favorevoli   delle   precedenti   per   il
          concessionario,  la  revisione  del  piano  dovra'   essere
          effettuata a favore del concedente. Al fine  di  assicurare
          il  rientro   del   capitale   investito   e   l'equilibrio
          economico-finanziario del Piano Economico Finanziario,  per
          le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di
          euro, la durata puo'  essere  stabilita  fino  a  cinquanta
          anni. 
              9. Le amministrazioni aggiudicatrici  possono  affidare
          in concessione opere destinate alla  utilizzazione  diretta
          della pubblica amministrazione, in quanto  funzionali  alla
          gestione di servizi pubblici,  a  condizione  che  resti  a
          carico del concessionario l'alea  economico  -  finanziaria
          della gestione dell'opera. 
              10. Il  concessionario  partecipa  alla  conferenza  di
          servizi  finalizzata  all'esame  e   all'approvazione   dei
          progetti di loro competenza, senza diritto di  voto.  Resta
          ferma l'applicazione dell'articolo 14-quinquies della legge
          7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
              Art, 144. Procedure di affidamento e pubblicazione  del
          bando relativo alle concessioni di lavori pubblici. 
              1. Le stazioni appaltanti affidano  le  concessioni  di
          lavori  pubblici  con   procedura   aperta   o   ristretta,
          utilizzando    il    criterio    selettivo     dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa. 
              2. Quale che sia la procedura  prescelta,  le  stazioni
          appaltanti  pubblicano  un  bando  in  cui   rendono   nota
          l'intenzione di affidare la concessione. 
              3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici
          contengono gli elementi indicati nel  presente  codice,  le
          informazioni  di  cui  all'allegato  IX  B  e  ogni   altra
          informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli
          di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
          procedura di cui all'articolo 77,  paragrafo  2,  direttiva
          2004/18. 
              3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi  compresi,  a
          seconda dei  casi,  lo  schema  di  contratto  e  il  piano
          economico finanziario, sono definiti in modo da  assicurare
          adeguati livelli di bancabilita' dell'opera. 
              4. Alla pubblicita' dei bandi si applica l'articolo  66
          ovvero l'articolo 122.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  159,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.159. Subentro. 
              1. In tutti  i  casi  di  risoluzione  di  un  rapporto
          concessorio   per   motivi   attribuibili    al    soggetto
          concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno
          impedire  la  risoluzione  designando,  una  societa'   che
          subentri nella concessione al posto  del  concessionario  e
          che verra' accettata dal concedente a condizione che: 
              a)  la  societa'  designata  dai   finanziatori   abbia
          caratteristiche  tecniche  e  finanziarie   sostanzialmente
          corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o  negli
          atti in forza dei quali la concessione e'  stata  affidata,
          avendo  comunque  riguardo  alla  situazione  concreta  del
          progetto ed allo stato di  avanzamento  dello  stesso  alla
          data del subentro; 
              b)  l'inadempimento  del  concessionario  che   avrebbe
          causato  la  risoluzione  cessi  entro  i  novanta   giorni
          successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis. 
              1-bis.  La  designazione  di  cui  al  comma   1   deve
          intervenire entro il termine individuato nel  contratto  o,
          in mancanza, assegnato dall'amministrazione  aggiudicatrice
          nella comunicazione scritta agli  enti  finanziatori  della
          intenzione di risolvere il contratto. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture,  sono
          fissati i  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  delle
          previsioni di cui al comma 1. 
              2-bis. Il presente articolo si applica alle societa' di
          progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato
          pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter.".