Art. 51 
 
 
               Disposizioni in materia di affidamento 
                      a terzi nelle concessioni 
 
  1. All'articolo 253, comma 25, del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: «quaranta per cento» sono  sostituite  dalle
seguenti: «cinquanta per cento». 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal  1°
gennaio 2015. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 253,  comma  25,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE)  come  modificato  dalla   presente   legge   a
          decorrere dal 1o gennaio 2015: 
              "Art. 253.Norme transitorie. 
              (omissis) 
              25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II,
          titolo  IlI,  capo  II,  i  titolari  di  concessioni  gia'
          assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle
          rinnovate  o  prorogate   ai   sensi   della   legislazione
          successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale
          minima  del  cinquanta  per  cento  dei   lavori,   agendo,
          esclusivamente per detta quota, a tutti  gli  effetti  come
          amministrazioni aggiudicatrici.".