Art. 51 Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni 1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 253, comma 25, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) come modificato dalla presente legge a decorrere dal 1o gennaio 2015: "Art. 253.Norme transitorie. (omissis) 25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo IlI, capo II, i titolari di concessioni gia' assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del cinquanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.".