Art. 52 
 
 
           Semplificazione nella redazione e accelerazione 
                   dell'approvazione dei progetti 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 93, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «E' consentita altresi' l'omissione di  uno  dei  primi  due
livelli di progettazione purche' il livello successivo contenga tutti
gli elementi previsti per il  livello  omesso  e  siano  garantiti  i
requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)»; 
  b) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le stazioni appaltanti  hanno  facolta'  di  sottoporre  al
procedimento di approvazione dei progetti un livello  progettuale  di
maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa  di  cui
al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni  proprie  delle
precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di
pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto  del
Presidente della Repubblica  8  giugno  2001  n.  327,  e  successive
modificazioni,  puo'  essere  disposta   anche   quando   l'autorita'
espropriante approva a tal  fine  il  progetto  esecutivo  dell'opera
pubblica o di pubblica utilita'»; 
  c) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: «a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione» e' inserita la seguente: «almeno», e,  dopo
le parole: «superiore a 1.000.000 di euro, alla previa  approvazione»
e' inserita la seguente: «almeno». 
  2. All'articolo 15, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole:  «Il  progetto  e'
redatto,»  sono  inserite  le  seguenti:   «salvo   quanto   previsto
dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo degli articoli 93, comma  2  e  97,
          del citato decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163
          (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e
          per le concessioni di lavori. 
              (omissis) 
              2. Le prescrizioni relative agli elaborati  descrittivi
          e grafici contenute nei commi  3,  4  e  5  sono  di  norma
          necessarie   per   ritenere   i   progetti    adeguatamente
          sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase  di
          progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
          e alla dimensione dei  lavori  da  progettare,  ritenga  le
          prescrizioni di cui ai commi  3,  4  e  5  insufficienti  o
          eccessive, provvede a integrarle ovvero a  modificarle.  E'
          consentita  altresi'  l'omissione  di  uno  dei  primi  due
          livelli di  progettazione  purche'  il  livello  successivo
          contenga tutti gli elementi previsti per il livello  omesso
          e siano garantiti i requisiti di cui al  comma  1,  lettere
          a), b) e c)." 
              "Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti. 
              1.  L'approvazione  dei   progetti   da   parte   delle
          amministrazioni viene effettuata in conformita' alle  norme
          dettate  dalla  legge  7  agosto  1990,  n.  241   e   alle
          disposizioni statali e regionali che regolano  la  materia.
          Si applicano le disposizioni in materia  di  conferenza  di
          servizi dettate dagli  articoli  14-bis  e  seguenti  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              1-bis.  Le  stazioni  appaltanti  hanno   facolta'   di
          sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti  un
          livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a  quanto
          previsto dalla normativa di cui al  comma  1,  al  fine  di
          ottenere anche le  approvazioni  proprie  delle  precedenti
          fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione  di
          pubblica utilita' di cui agli articoli 12  e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327, e successive modificazioni, puo' essere disposta anche
          quando l'autorita'  espropriante  approva  a  tal  fine  il
          progetto  esecutivo  dell'opera  pubblica  o  di   pubblica
          utilita'.". 
              Il testo degli articoli 12 e seguenti del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327  e
          successive modificazioni (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  espropriazione
          per pubblica utilita' - Testo A), e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2001, n. 189, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo  128,  comma  6,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici. 
              (Omissis). 
              6. L'inclusione di un  lavoro  nell'elenco  annuale  e'
          subordinata, per i lavori di importo inferiore a  1.000.000
          di euro, alla previa approvazione almeno di uno  studio  di
          fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore  a
          1.000.000 di euro, alla previa  approvazione  almeno  della
          progettazione preliminare, redatta ai  sensi  dell'articolo
          93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali  e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata
          dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
          all'articolo 153 per i quali e' sufficiente  lo  studio  di
          fattibilita'.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 15, comma  2,
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207: 
              "Art. 15 Disposizioni preliminari per la  progettazione
          dei lavori e norme tecniche  (artt.  15  e  16,  D.P.R.  n.
          554/1999) 
              2.  Il  progetto  e'  redatto,  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 93, comma 2, ultimo  periodo,  del  codice  e
          salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento  ai
          sensi dell'articolo 93, comma 2, del  codice,  secondo  tre
          progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo
          ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una  suddivisione
          di contenuti che tra loro  interagiscono  e  si  sviluppano
          senza soluzione di continuita'.".