Art. 52 Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 93, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' consentita altresi' l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purche' il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)»; b) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, puo' essere disposta anche quando l'autorita' espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'»; c) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: «a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione» e' inserita la seguente: «almeno», e, dopo le parole: «superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione» e' inserita la seguente: «almeno». 2. All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: «Il progetto e' redatto,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e».
Riferimenti normativi Si riporta il testo degli articoli 93, comma 2 e 97, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dalla presente legge: "Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori. (omissis) 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E' consentita altresi' l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purche' il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)." "Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti. 1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita' alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, puo' essere disposta anche quando l'autorita' espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'.". Il testo degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo A), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2001, n. 189, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 128, comma 6, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dalla presente legge: "Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici. (Omissis). 6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e' sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo studio di fattibilita'.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: "Art. 15 Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche (artt. 15 e 16, D.P.R. n. 554/1999) 2. Il progetto e' redatto, salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuita'.".