Art. 53 
 
Allineamento alle norme europee della regolazione  progettuale  delle
  infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia  di
  gallerie stradali 
 
  1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad  alta
velocita'  avviene  secondo  le  relative  specifiche  tecniche;   le
specifiche tecniche previste per  l'alta  capacita'  sono  utilizzate
esclusivamente laddove cio' risulti necessario sulla base delle stime
delle caratteristiche della domanda. 
  2. Non possono essere applicati alla  progettazione  e  costruzione
delle  nuove  infrastrutture  ferroviarie  nazionali   nonche'   agli
adeguamenti di quelle  esistenti,  parametri  e  standard  tecnici  e
funzionali piu' stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e
dalle norme dell'Unione Europea. 
  3. (Soppresso). 
  4. Non possono essere applicati alla  progettazione  e  costruzione
delle nuove gallerie stradali e autostradali nonche' agli adeguamenti
di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e  funzionali  piu'
stringenti rispetto a quelli previsti dagli  accordi  e  dalle  norme
dell'Unione Europea. 
  5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4,  comma  5,  le  parole:  «ed  i  collaudi»  sono
sostituite dalle seguenti: «e le verifiche funzionali»; 
  b) all'articolo  11,  comma  1,  le  parole:  «dei  collaudi»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle verifiche funzionali». 
  5-bis. All'articolo 5, comma 1-ter,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine
della  ulteriore  semplificazione  delle  procedure   relative   alla
realizzazione di  opere  infrastrutturali,  l'ente  destinatario  del
finanziamento per le opere di cui al precedente periodo e'  tenuto  a
rendicontare le modalita'  di  utilizzo  delle  risorse  a  richiesta
dell'ente erogante e non si applica  l'articolo  158,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4,  comma  5,  e
          dell'articolo  11,  comma  1,  del  decreto  legislativo  5
          ottobre  2006,   n.   264   (Attuazione   della   direttiva
          2004/54/CEE in materia di sicurezza per le  gallerie  della
          rete stradale trans  europea),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 ottobre 2006, n. 235, S.O.: 
              "Art. 4.Commissione permanente per le gallerie. 
              (omissis) 
              5. La Commissione approva i progetti  per  l'attuazione
          delle misure di sicurezza di cui all'articolo 3 predisposti
          dal Gestore della galleria ed  effettua  le  ispezioni,  le
          valutazioni e le verifiche funzionali di  cui  all'articolo
          11." 
              "Art. 11. Funzioni ispettive. 
              1. La  Commissione  e'  responsabile  delle  ispezioni,
          delle valutazioni e delle verifiche funzionali per tutte le
          gallerie  situate  sulle  strade  appartenenti  alla   rete
          transeuropea  ricadenti  nel   territorio   nazionale.   La
          Commissione  per  tali  attivita',  fino   all'entrata   in
          operativita' dell'elenco di cui all'articolo  4,  comma  7,
          del  decreto  legislativo  di  attuazione  della  direttiva
          2008/96/CE, si avvale  di  ingegneri,  che  hanno  superato
          l'esame di qualificazione  previsto  dall'articolo  12  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni, con particolare riferimento alla funzione di
          tutela  e  controllo   dell'uso   della   strada   di   cui
          all'articolo  11  dello  stesso  decreto,  appartenenti  al
          Consiglio   superiore   dei   lavori   pubblici,    nonche'
          all'Amministrazione centrale  e  periferica  del  Ministero
          delle infrastrutture, che  si  avvalgono  di  collaboratori
          appartenenti all'Amministrazione centrale e periferica  del
          medesimo   Ministero,   nonche'   dei   soggetti   di   cui
          all'articolo  12,  comma  4,  del  decreto  legislativo  di
          attuazione  della   direttiva   2008/96/CE.   A   decorrere
          dall'entrata  in  operativita'  del  predetto   elenco   la
          Commissione si avvale  dei  soggetti  inseriti  nell'elenco
          stesso.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 5, comma  1-ter,  del
          citato decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo), convertito con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n.  148,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 5. Norme in materia di societa' municipalizzate. 
              1-ter.  Le  disponibilita'  derivanti   da   specifiche
          autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di
          previsione  del  Ministero  dell'interno,  e  relative   al
          potenziamento di infrastrutture, sono versate in  Tesoreria
          entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente  interessato.
          Al fine della  ulteriore  semplificazione  delle  procedure
          relative  alla  realizzazione  di  opere  infrastrutturali,
          l'ente destinatario del finanziamento per le opere  di  cui
          al precedente periodo e' tenuto a rendicontare le modalita'
          di utilizzo delle risorse a richiesta dell'ente erogante  e
          non  si  applica  l'articolo  158,  comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 267 del 2000.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  158,  comma  3,  del
          decreto legislativo n. 267  del  2000  (Testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
              "Art. 158. Rendiconto dei contributi straordinari. 
              1. Per tutti i  contributi  straordinari  assegnati  da
          amministrazioni pubbliche agli enti  locali  e'  dovuta  la
          presentazione del rendiconto  all'amministrazione  erogante
          entro   sessanta   giorni   dal   termine    dell'esercizio
          finanziario  relativo,  a  cura  del   segretario   e   del
          responsabile del servizio finanziario. 
              2. Il rendiconto, oltre  alla  dimostrazione  contabile
          della spesa, documenta i risultati ottenuti in  termini  di
          efficienza ed efficacia dell'intervento. 
              3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio.  La  sua
          inosservanza  comporta  l'obbligo   di   restituzione   del
          contributo straordinario assegnato. 
              4.  Ove  il  contributo  attenga   ad   un   intervento
          realizzato in piu' esercizi  finanziari  l'ente  locale  e'
          tenuto al rendiconto per ciascun esercizio."