Art. 53 Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali 1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocita' avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l'alta capacita' sono utilizzate esclusivamente laddove cio' risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda. 2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piu' stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea. 3. (Soppresso). 4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piu' stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea. 5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 5, le parole: «ed i collaudi» sono sostituite dalle seguenti: «e le verifiche funzionali»; b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «dei collaudi» sono sostituite dalle seguenti: «delle verifiche funzionali». 5-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del finanziamento per le opere di cui al precedente periodo e' tenuto a rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse a richiesta dell'ente erogante e non si applica l'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000».
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5, e dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 (Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale trans europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2006, n. 235, S.O.: "Art. 4.Commissione permanente per le gallerie. (omissis) 5. La Commissione approva i progetti per l'attuazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 3 predisposti dal Gestore della galleria ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'articolo 11." "Art. 11. Funzioni ispettive. 1. La Commissione e' responsabile delle ispezioni, delle valutazioni e delle verifiche funzionali per tutte le gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete transeuropea ricadenti nel territorio nazionale. La Commissione per tali attivita', fino all'entrata in operativita' dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE, si avvale di ingegneri, che hanno superato l'esame di qualificazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla funzione di tutela e controllo dell'uso della strada di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, appartenenti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' all'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture, che si avvalgono di collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e periferica del medesimo Ministero, nonche' dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE. A decorrere dall'entrata in operativita' del predetto elenco la Commissione si avvale dei soggetti inseriti nell'elenco stesso.". Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1-ter, del citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dalla presente legge: "Art. 5. Norme in materia di societa' municipalizzate. 1-ter. Le disponibilita' derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato. Al fine della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del finanziamento per le opere di cui al precedente periodo e' tenuto a rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse a richiesta dell'ente erogante e non si applica l'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.". Si riporta il testo dell'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): "Art. 158. Rendiconto dei contributi straordinari. 1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali e' dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. 2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento. 3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato. 4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in piu' esercizi finanziari l'ente locale e' tenuto al rendiconto per ciascun esercizio."