Art. 54 
 
Emissione di  obbligazioni  di  scopo  da  parte  degli  enti  locali
  garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione
  di opere pubbliche 
 
  1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  dopo  il
comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I comuni, le province, le citta'  metropolitane  e,  previa
autorizzazione di ciascun  partecipante,  le  unioni  di  comuni,  le
comunita' montane e i consorzi tra enti locali, per il  finanziamento
di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti  obbligazionari
di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti  da
un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e' formato da  beni
immobili disponibili di proprieta' degli enti locali di cui al  primo
periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria,  ed
e' destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti.
Su tale patrimonio non sono ammesse  azioni  da  parte  di  qualsiasi
creditore diverso dai portatori dei titoli emessi  dall'ente  locale.
Con apposito regolamento, da  emanare,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno e delle infrastrutture e  dei  trasporti,  determina  le
modalita' di costituzione  e  di  gestione  del  predetto  patrimonio
destinato a garantire le  obbligazioni  per  il  finanziamento  delle
opere pubbliche.». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  35,  comma  1-bis,
          della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e   successive
          modificazioni (Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 35. Emissione di titoli obbligazionari  da  parte
          di enti territoriali. 
              1-bis. I comuni, le province, le  citta'  metropolitane
          e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni
          di comuni, le comunita'  montane  e  i  consorzi  tra  enti
          locali, per il finanziamento di  singole  opere  pubbliche,
          possono attivare prestiti obbligazionari  di  scopo  legati
          alla realizzazione delle opere stesse  e  garantiti  da  un
          apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio  e'  formato
          da beni  immobili  disponibili  di  proprieta'  degli  enti
          locali di cui al primo periodo, per un valore  almeno  pari
          all'emissione    obbligazionaria,    ed    e'     destinato
          esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su
          tale  patrimonio  non  sono  ammesse  azioni  da  parte  di
          qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi
          dall'ente locale. Con apposito regolamento, da emanare,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente disposizione, il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con i  Ministri  dell'interno  e
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   determina   le
          modalita'  di  costituzione  e  di  gestione  del  predetto
          patrimonio destinato a garantire  le  obbligazioni  per  il
          finanziamento delle opere pubbliche." 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri). 
              "Art. 17.Regolamenti. 
              (omissis) 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".