Art. 55 
 
 
          Affidamento concessioni relative a infrastrutture 
        strategiche sulla base anche del progetto definitivo 
 
  1.  All'articolo  177,  comma  2,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   dopo   le   parole:   «Per
l'affidamento delle concessioni si pone a base di  gara  il  progetto
preliminare»  sono  inserite  le   seguenti   «ovvero   il   progetto
definitivo». 
  1-bis. Per le attivita' di cui al  numero  80  dell'Allegato  I  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto  2011,  n.  151,   i   termini   degli   adempimenti   restano
rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre  2006,
n. 264, e  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006. 
  1-ter. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attivita'
di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonche' per le attivita'
di controllo delle opere di derivazione a valle e  condotte  forzate,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad
effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013  per
provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all'assunzione  a
tempo indeterminato di 32 unita' di personale. Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del primo periodo si provvede mediante corrispondente
parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo
anno, dall'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3  ottobre  2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n.  286,  con  corrispondente  riduzione  della  spesa  relativa   al
funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo il  primo
periodo del suddetto comma 172, e' inserito il seguente:  «Una  quota
degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di  contribuzione
degli utenti dei servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal
2013,  resta  acquisita  al  bilancio  dello   Stato;   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  1-quater.  Fatto  salvo  il  conseguimento  dei  risparmi  previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  le
esigenze  connesse  al  traffico  o   a   condizioni   meteorologiche
sfavorevoli la societa' ANAS e' autorizzata ad  utilizzare  personale
da adibire ai servizi di sicurezza  e  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, in deroga al comma 28 del citato articolo 9, con  corrispondente
riduzione delle somme destinate all'acquisizione dei medesimi servizi
attraverso procedure di esternalizzazione. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 177, comma  2,  primo
          periodo,del citato decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture   in   attuazione   delle   direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 177.Procedure di aggiudicazione. 
              (omissis) 
              2. Per l'affidamento delle concessioni si pone  a  base
          di  gara  il  progetto  preliminare  ovvero   il   progetto
          definitivo; per l'affidamento a contraente generale si pone
          a base  di  gara  il  progetto  preliminare  ovvero  quello
          definitivo; e' applicabile altresi' l'articolo 53, comma 2,
          lettera c).". 
              Per il riferimento al  numero  80  dell'Allegato  I  al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 1o agosto  2011,  n.  151,  recante  Regolamento
          recante semplificazione della disciplina  dei  procedimenti
          relativi  alla   prevenzione   degli   incendi,   a   norma
          dell'articolo 49,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122,  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2011, n. 221. 
              Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  172,  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.   286
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. Misure in materia di riscossione 
              (omissis). 
              172. Le spese occorrenti  per  il  finanziamento  delle
          attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono
          finanziate dalla contribuzione a carico  degli  utenti  dei
          servizi, ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettere b)  e
          c), del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi  previsti  dalla
          legge, per la parte non coperta da finanziamento  a  carico
          dello Stato, e affluiscono ad apposita unita'  previsionale
          di base inserita nello stato di  previsione  del  Ministero
          delle  infrastrutture.  Una  quota   degli   introiti   che
          affluiscono annualmente a  titolo  di  contribuzione  degli
          utenti dei servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere
          dal 2013, resta  acquisita  al  bilancio  dello  Stato;  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.  Nella  medesima  unita'  previsionale  di   base
          confluiscono  gli   stanziamenti   finanziari   attualmente
          iscritti  nello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero  delle  infrastrutture  per  le   attivita'   del
          Registro italiano dighe.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica, e in particolare il  Contenimento
          delle spese in materia  di  impiego  pubblico),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. 
              "Art. 9. (omissis). 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui   al
          presente comma costituiscono principi generali ai fini  del
          coordinamento della finanza pubblica ai quali  si  adeguano
          le regioni, le province autonome, gli  enti  locali  e  gli
          enti del Servizio  sanitario  nazionale.  Per  il  comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  188,  della  legge   23
          dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
          altresi', quanto previsto dal  comma  187  dell'articolo  1
          della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e   successive
          modificazioni. Alle minori economie pari a  27  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione
          degli enti di ricerca dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente comma, si provvede mediante utilizzo di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'  articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  12,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              "Art. 12.Espletamento dei servizi di polizia stradale. 
              (omissis) 
              3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni  in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre, essere  effettuati,
          previo superamento di un esame  di  qualificazione  secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 
              a)  dal  personale  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione e la sicurezza stradale,  dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, del Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          appartenente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; 
              b) dal personale degli uffici competenti in materia  di
          viabilita' delle regioni,  delle  province  e  dei  comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono; 
              c) dai dipendenti dello Stato,  delle  province  e  dei
          comuni aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente alle violazioni commesse sulle strade  o  sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 
              d) dal personale delle Ferrovie  dello  Stato  e  delle
          ferrovie e tranvie in concessione, che  espletano  mansioni
          ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione  di
          appartenenza; 
              e)  dal  personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7; 
              f) dai militari del Corpo delle capitanerie  di  porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.".