Art. 55-bis 
 
 
              Accelerazione degli interventi strategici 
               per il riequilibrio economico e sociale 
 
  1. Ai fini della realizzazione di interventi  riguardanti  le  aree
sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento  a  quelli  di
rilevanza strategica per  la  coesione  territoriale  finanziati  con
risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo  e
la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto,  le  amministrazioni
centrali competenti possono avvalersi  per  le  occorrenti  attivita'
economiche,  finanziarie  e  tecniche,   comprese   quelle   di   cui
all'articolo 90 del codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163,  delle  convenzioni  con  l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni. 
  2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del   decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88: 
              "Art. 4. Fondo per lo sviluppo e la coesione. 
              1.  Il  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
          all'articolo 61 della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
          assume la denominazione di  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione, di  seguito  denominato:  "Fondo".  Il  Fondo  e'
          finalizzato  a  dare  unita'  programmatica  e  finanziaria
          all'insieme degli  interventi  aggiuntivi  a  finanziamento
          nazionale, che sono rivolti  al  riequilibrio  economico  e
          sociale tra le diverse aree del Paese. 
              2. Il Fondo ha carattere pluriennale  in  coerenza  con
          l'articolazione temporale della  programmazione  dei  Fondi
          strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
          la complementarieta' delle procedure di  attivazione  delle
          relative  risorse  con  quelle   previste   per   i   fondi
          strutturali dell'Unione europea. 
              3.  Il  Fondo  e'  destinato  a  finanziare  interventi
          speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
          secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente   decreto.
          L'intervento del Fondo e' finalizzato al  finanziamento  di
          progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale  sia
          di   carattere   immateriale,   di    rilievo    nazionale,
          interregionale  e  regionale,  aventi  natura   di   grandi
          progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
          di consistenza progettuale  ovvero  realizzativa  tra  loro
          funzionalmente  connessi,  in  relazione  a   obiettivi   e
          risultati quantificabili e  misurabili,  anche  per  quanto
          attiene  al  profilo  temporale.  La  programmazione  degli
          interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
          articolo e' realizzata tenendo conto  della  programmazione
          degli interventi di carattere ordinario." 
              Si riporta il testo dell'articolo 90 del citato decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              "Art.  90.Progettazione   interna   ed   esterna   alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori
          pubblici. 
              1.   Le   prestazioni   relative   alla   progettazione
          preliminare, definitiva ed  esecutiva  di  lavori,  nonche'
          alla direzione dei lavori  e  agli  incarichi  di  supporto
          tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile  del
          procedimento e del dirigente competente alla formazione del
          programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: 
              a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
              b)  dagli  uffici  consortili  di  progettazione  e  di
          direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e
          unioni, le comunita' montane, le aziende  unita'  sanitarie
          locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione  e  gli
          enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
          agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267; 
              c) dagli organismi di altre  pubbliche  amministrazioni
          di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
          legge; 
              d) da liberi professionisti singoli od associati  nelle
          forme di cui alla  legge  23  novembre  1939,  n.  1815,  e
          successive modificazioni,  ivi  compresi,  con  riferimento
          agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
          beni  mobili   e   delle   superfici   decorate   di   beni
          architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
          beni culturali ai sensi della vigente normativa; 
              e) dalle societa' di professionisti; 
              f) dalle societa' di ingegneria; 
              f-bis)  da  prestatori  di  servizi  di  ingegneria  ed
          architettura di cui alla categoria 12  dell'allegato  II  A
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
              g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti
          di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e  h)  ai  quali  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in  quanto
          compatibili; 
              h) da consorzi stabili di societa' di professionisti  e
          di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
          non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore
          dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di
          tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso  di
          operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1
          dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a piu' di un
          consorzio stabile. Ai fini della partecipazione  alle  gare
          per l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
          tecnico-amministrative  ad  essa  connesse,  il   fatturato
          globale in servizi di ingegneria e architettura  realizzato
          da ciascuna societa'  consorziata  nel  quinquennio  o  nel
          decennio  precedente   e'   incrementato   secondo   quanto
          stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente  legge;
          ai consorzi stabili di  societa'  di  professionisti  e  di
          societa'   di   ingegneria   si   applicano   altresi'   le
          disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e  di  cui
          all'articolo 253, comma 8. 
              2. Si intendono per: 
              a) societa' di professionisti  le  societa'  costituite
          esclusivamente tra professionisti iscritti  negli  appositi
          albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,  nelle
          forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
          del titolo V del libro  quinto  del  codice  civile  ovvero
          nella forma di societa' cooperativa di cui al  capo  I  del
          titolo VI del libro quinto del codice civile, che  eseguono
          studi di fattibilita', ricerche, consulenze,  progettazioni
          o  direzioni  dei   lavori,   valutazioni   di   congruita'
          tecnico-economica o studi di  impatto  ambientale.  I  soci
          delle societa' agli effetti previdenziali  sono  assimilati
          ai  professionisti  che  svolgono  l'attivita'   in   forma
          associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre
          1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa'  si  applica
          il  contributo  integrativo  previsto   dalle   norme   che
          disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
          cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
          della   iscrizione   obbligatoria    al    relativo    albo
          professionale. Detto contributo dovra' essere  versato  pro
          quota  alle  rispettive  Casse  secondo   gli   ordinamenti
          statutari e i regolamenti vigenti; 
              b) societa' di ingegneria le societa'  di  capitali  di
          cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro  quinto  del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
          civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera  a),
          che eseguono studi di fattibilita',  ricerche,  consulenze,
          progettazioni  o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni   di
          congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
          Ai   corrispettivi   relativi   alle   predette   attivita'
          professionali si applica il contributo integrativo  qualora
          previsto dalle norme legislative che regolano la  Cassa  di
          previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
          fa riferimento in forza della  iscrizione  obbligatoria  al
          relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
          versato  pro  quota  alle  rispettive  Casse  secondo   gli
          ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti. 
              3. Il regolamento stabilisce i requisiti  organizzativi
          e tecnici che devono possedere le societa' di cui al  comma
          2 del presente articolo. 
              4. I progetti redatti dai soggetti di cui al  comma  1,
          lettere a), b) e  c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle
          amministrazioni abilitati all'esercizio della  professione.
          I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di  lavoro  a
          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito
          territoriale  dell'ufficio   di   appartenenza,   incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e   successive   modificazioni,   se   non
          conseguenti ai rapporti d'impiego. 
              5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
          la  stipulazione  per  intero,  a  carico  delle   stazioni
          appaltanti, di polizze assicurative per  la  copertura  dei
          rischi di natura  professionale  a  favore  dei  dipendenti
          incaricati della progettazione.  Nel  caso  di  affidamento
          della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione  e'
          a carico dei soggetti stessi. 
              6. Le amministrazioni aggiudicatrici  possono  affidare
          la  redazione  del  progetto  preliminare,  definitivo   ed
          esecutivo,   nonche'   lo    svolgimento    di    attivita'
          tecnico-amministrative  connesse  alla  progettazione,   ai
          soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis),  g)
          e h), in caso di carenza in organico di personale  tecnico,
          ovvero  di  difficolta'  di  rispettare   i   tempi   della
          programmazione dei lavori o  di  svolgere  le  funzioni  di
          istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
          o di rilevanza architettonica o ambientale  o  in  caso  di
          necessita' di predisporre progetti  integrali,  cosi'  come
          definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto  di  una
          pluralita' di competenze, casi che devono essere  accertati
          e certificati dal responsabile del procedimento. 
              7.  Indipendentemente  dalla   natura   giuridica   del
          soggetto affidatario dell'incarico di cui al  comma  6,  lo
          stesso deve essere  espletato  da  professionisti  iscritti
          negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti   ordinamenti
          professionali, personalmente responsabili e nominativamente
          indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
          specificazione     delle     rispettive      qualificazioni
          professionali.  Deve  inoltre   essere   indicata,   sempre
          nell'offerta,     la     persona     fisica      incaricata
          dell'integrazione tra le varie prestazioni  specialistiche.
          Il regolamento definisce le  modalita'  per  promuovere  la
          presenza  anche  di  giovani  professionisti   nei   gruppi
          concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
          concorsi  di  progettazione,  concorsi  di  idee.  All'atto
          dell'affidamento dell'incarico deve  essere  dimostrata  la
          regolarita' contributiva del soggetto affidatario. 
              8. Gli affidatari di  incarichi  di  progettazione  non
          possono partecipare agli  appalti  o  alle  concessioni  di
          lavori  pubblici,  nonche'  agli  eventuali  subappalti   o
          cottimi, per i quali abbiano svolto la  suddetta  attivita'
          di  progettazione;  ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo'  partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni di controllo e di  collegamento  si  determinano
          con riferimento a quanto previsto  dall'articolo  2359  del
          codice civile. I divieti di  cui  al  presente  comma  sono
          estesi  ai  dipendenti  dell'affidatario  dell'incarico  di
          progettazione,  ai  suoi  collaboratori  nello  svolgimento
          dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari
          di attivita' di  supporto  alla  progettazione  e  ai  loro
          dipendenti.". 
              Il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.  1  (Riordino
          degli enti e delle societa'  di  promozione  e  istituzione
          della societa' «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11
          e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59",  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1999, n. 7. 
              Il testo all'abrogato articolo 8della legge  1o  agosto
          2002, n. 166 (Disposizioni in materia di  infrastrutture  e
          trasporti), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3
          agosto 2002, n. 181, S.O.