Art. 27 bis 
 
 
Misure di semplificazione per  l'accesso  alle  agevolazioni  per  le
assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli  incubatori
                             certificati 
 
  1. Alle start-up innovative e agli incubatori  certificati  di  cui
all'articolo 25 si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  24
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  con  le  seguenti
modalita' semplificate: 
  a)  il  credito  d'imposta  e'  concesso  al  personale   altamente
qualificato assunto a tempo indeterminato,  compreso  quello  assunto
attraverso i contratti di apprendistato. Ai  fini  della  concessione
del credito d'imposta, non si applicano le  disposizioni  di  cui  ai
commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24; 
  b) il credito d'imposta e' concesso  in  via  prioritaria  rispetto
alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di  cui  al  comma
13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al  comma  6  dello
stesso articolo e' redatta in forma semplificata secondo le modalita'
stabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del  medesimo
articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta, di seguito, l'articolo 24 del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la  crescita  del
          Paese. Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n.  147,
          S.O., convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7
          agosto 2012, n. 134: 
              « Art. 24. Contributo tramite credito di imposta per le
          nuove assunzioni di profili altamente qualificati. 
              (In vigore dal 12 agosto 2012) 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente    decreto-legge,    a    tutte    le     imprese,
          indipendentemente dalla forma giuridica,  dalle  dimensioni
          aziendali, dal settore economico in  cui  operano,  nonche'
          dal regime contabile adottato, e'  concesso  un  contributo
          sotto forma di credito d'imposta del  35%,  con  un  limite
          massimo pari a 200 mila euro annui ad  impresa,  del  costo
          aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato
          di: 
              a) personale in possesso di  un  dottorato  di  ricerca
          universitario conseguito presso una universita' italiana  o
          estera  se   riconosciuto   equipollente   in   base   alla
          legislazione vigente in materia; 
              b)  personale  in  possesso  di  laurea  magistrale  in
          discipline  di  ambito  tecnico  o  scientifico,   di   cui
          all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in  attivita'
          di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3. 
              1-bis.  Il  credito   d'imposta   e'   riservato   alle
          assunzioni di personale in possesso dei  titoli  accademici
          previsti alle lettere a) e b) del comma 1. 
              2. Il credito  d'imposta  deve  essere  indicato  nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta  di
          maturazione del credito e nelle dichiarazioni  dei  redditi
          relative ai  periodi  d'imposta  nei  quali  lo  stesso  e'
          utilizzato e non e'  soggetto  al  limite  annuale  di  cui
          all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244. Esso non concorre  alla  formazione  del  reddito  ne'
          della  base   imponibile   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive, non rileva ai fini  del  rapporto  di
          cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  ed  e'  utilizzabile
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni. 
              3. Il credito d'imposta, di cui  alla  lettera  b)  del
          comma 1, e'  concesso  per  il  personale  impiegato  nelle
          seguenti attivita': 
              a) lavori sperimentali o teorici svolti,  aventi  quale
          principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui
          fondamenti di fenomeni e di fatti  osservabili,  senza  che
          siano  previste  applicazioni  o   utilizzazioni   pratiche
          dirette; 
              b) ricerca pianificata o indagini critiche  miranti  ad
          acquisire nuove conoscenze, da  utilizzare  per  mettere  a
          punto nuovi prodotti, processi o servizi  o  permettere  un
          miglioramento dei prodotti, processi  o  servizi  esistenti
          ovvero la creazione di  componenti  di  sistemi  complessi,
          necessaria per la ricerca industriale,  ad  esclusione  dei
          prototipi di cui alla lettera c); 
              c)   acquisizione,   combinazione,   strutturazione   e
          utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti  di  natura
          scientifica,  tecnologica  e  commerciale  allo  scopo   di
          produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o
          servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'  trattarsi
          anche  di  altre  attivita'  destinate   alla   definizione
          concettuale,  alla  pianificazione  e  alla  documentazione
          concernenti  nuovi  prodotti,  processi  e  servizi;   tali
          attivita' possono comprendere l'elaborazione  di  progetti,
          disegni, piani e altra documentazione,  purche'  non  siano
          destinati ad uso commerciale;  realizzazione  di  prototipi
          utilizzabili per scopi commerciali  e  di  progetti  pilota
          destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali,  quando
          il prototipo e'  necessariamente  il  prodotto  commerciale
          finale e il suo costo di fabbricazione  e'  troppo  elevato
          per poterlo usare soltanto a fini  di  dimostrazione  e  di
          convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di  progetti
          di dimostrazione o di progetti pilota a  scopo  commerciale
          comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai  costi
          ammissibili. 
              4. Il diritto a fruire del contributo decade: 
              a) se il numero complessivo dei dipendenti e' inferiore
          o pari  a  quello  indicato  nel  bilancio  presentato  nel
          periodo di imposta precedente all'applicazione del presente
          beneficio fiscale; 
              b) se i posti di lavoro creati non sono conservati  per
          un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel  caso
          delle piccole e medie imprese; 
              b-bis) se  l'impresa  beneficiaria  delocalizza  in  un
          Paese non  appartenente  all'Unione  europea  riducendo  le
          attivita' produttive in Italia nei tre anni  successivi  al
          periodo di imposta in cui ha fruito del contributo; 
              c) nei casi in cui  vengano  definitivamente  accertate
          violazioni non formali, sia alla normativa  fiscale  che  a
          quella contributiva in materia di lavoro dipendente per  le
          quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore
          a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute
          e sulla sicurezza dei  lavoratori  previste  dalle  vigenti
          disposizioni,  nonche'  nei  casi  in  cui  siano   emanati
          provvedimenti  definitivi  della  magistratura  contro   il
          datore di lavoro per condotta antisindacale. 
              5. Per la gestione della misura di agevolazione di  cui
          al  presente  articolo,   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, potra' avvalersi,  sulla  base  di  apposita
          convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o enti
          in possesso dei necessari requisiti tecnici,  organizzativi
          e di terzieta' scelti,  sulla  base  di  un'apposita  gara,
          secondo le modalita' e  le  procedure  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
              6. Per fruire  del  contributo  le  imprese  presentano
          un'istanza, secondo le modalita'  che  saranno  individuate
          con il decreto di cui  al  comma  11,  al  Ministero  dello
          sviluppo economico che concede il contributo  nel  rispetto
          del previsto limite di spesa di cui al comma 12. 
              7. Qualora sia accertata  l'indebita  fruizione,  anche
          parziale, del contributo per  il  verificarsi  del  mancato
          rispetto   delle   condizioni   previste   dalle   presenti
          disposizioni,  il  Ministero   dello   sviluppo   economico
          procede,  ai  sensi   dell'articolo   1,   comma   6,   del
          decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73,  al
          recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e
          sanzioni secondo legge. 
              8.  I  controlli  avvengono  sulla  base  di   apposita
          documentazione contabile certificata da  un  professionista
          iscritto al registro dei revisori contabili o dal  collegio
          sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio. 
              9. Le imprese non soggette a  revisione  contabile  del
          bilancio e prive di un collegio sindacale  devono  comunque
          avvalersi della certificazione di un revisore dei  conti  o
          di un professionista  iscritto  al  registro  dei  revisori
          contabili che non abbia avuto,  nei  tre  anni  precedenti,
          alcun  rapporto  di  collaborazione  o  di  dipendenza  con
          l'impresa stessa. Le spese  sostenute  per  l'attivita'  di
          certificazione contabile di  cui  al  presente  comma  sono
          considerate ammissibili entro un limite massimo di  5  mila
          euro. 
              10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in
          colpa  grave  nell'esecuzione  degli  atti  che  gli   sono
          richiesti per il rilascio della certificazione  di  cui  ai
          commi 8 e 9 si applicano le disposizioni  dell'articolo  64
          del codice di procedura civile. 
              11. Con successivo decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, sono adottate le  disposizioni
          applicative necessarie. 
              12. All'ultimo  periodo  dell'articolo  1,  comma  851,
          della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  dopo  la  parola
          «riassegnate» sono inserite le seguenti: «,  per  la  parte
          eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e
          di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013». 
              13.  Per  l'attuazione   del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno  2012
          e di 50 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2013.  Al
          relativo onere si provvede con le  risorse  rivenienti  dal
          comma 12. 
              13-bis. Al fine di  favorire  la  ripresa  economica  e
          garantire il mantenimento dei livelli  occupazionali  nelle
          zone colpite dal sisma del 20 e del  29  maggio  2012,  una
          quota pari a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2012  e  a  3
          milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2013,  nell'ambito
          dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  13,  e'
          riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano  la
          sede o unita' locali nei territori dei comuni  identificati
          dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74. » .