Art. 26 
 
             Pubblicazione telematica di avvisi e bandi 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 66, il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
  «7. Gli avvisi e i bandi sono altresi'  pubblicati  sulla  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai
contratti pubblici,  sul  "profilo  di  committente"  della  stazione
appaltante, ed entro i successivi due  giorni  lavorativi,  sul  sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.  20,  e
sul sito informatico presso l'Osservatorio, con  l'indicazione  degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e' effettuata entro il sesto  giorno  feriale  successivo  a
quello del ricevimento della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio
inserzioni  dell'Istituto  poligrafico  e  zecca  dello   Stato.   La
pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari  o  aggiuntive
rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e  nell'allegato  IX
A, avviene esclusivamente in via telematica  e  non  puo'  comportare
oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. 
  7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai  contratti  pubblici,
degli  avvisi,  dei  bandi  di  gara  e  delle  informazioni  di  cui
all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante
dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni
dall'aggiudicazione.»; 
  b) all'articolo 122, il comma 5, e' sostituito dai seguenti: 
  «5. I bandi relativi a contratti di  importo  pari  o  superiore  a
cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai  contratti  pubblici,
sul "profilo di committente" della stazione appaltante,  ed  entro  i
successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto  del  Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001,  n.  20  e  sul  sito  informatico
presso   l'Osservatorio,   con   l'indicazione   degli   estremi   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  I
bandi relativi a contratti di  importo  inferiore  a  cinquecentomila
euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono  i
lavori e nel profilo di committente della  stazione  appaltante;  gli
effetti  giuridici  connessi  alla  pubblicazione   decorrono   dalla
pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.  Si  applica,  comunque,
quanto previsto dall'articolo 66, comma 15.  La  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata  entro  il
sesto giorno  feriale  successivo  a  quello  del  ricevimento  della
documentazione  da  parte   dell'Ufficio   inserzioni   dell'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato.  La  pubblicazione  di  informazioni
ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate  nel
presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in  via
telematica e non puo' comportare  oneri  finanziari  a  carico  delle
stazioni appaltanti. 
  5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai  contratti  pubblici,
degli  avvisi,  dei  bandi  di  gara  e  delle  informazioni  di  cui
all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante
dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni
dall'aggiudicazione.». 
  (( 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2016. 
    
  1-ter. Sono fatti salvi  gli  effetti  derivanti  dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi  fino  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7
          marzo 2008 recante "Individuazione del gestore del  sistema
          di  interscambio  della  fatturazione  elettronica  nonche'
          delle relative attribuzioni  e  competenze"  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 3 maggio 2008, n. 103. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del decreto
          legislativo 9 ottobre 2002,  n.  231,  recante  "Attuazione
          della direttiva 2000/35/CE relativa  alla  lotta  contro  i
          ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali": 
              "Art. 4. Decorrenza degli interessi moratori. 
              1. Gli interessi  moratori  decorrono,  senza  che  sia
          necessaria la costituzione in mora, dal  giorno  successivo
          alla scadenza del termine per il pagamento. 
              2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e  5,  ai  fini
          della decorrenza degli interessi moratori  si  applicano  i
          seguenti termini: 
              a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
          debitore della fattura o di una richiesta di  pagamento  di
          contenuto equivalente. Non hanno effetto  sulla  decorrenza
          del termine le richieste di integrazione o modifica formali
          della  fattura  o  di  altra   richiesta   equivalente   di
          pagamento; 
              b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci
          o dalla data di prestazione  dei  servizi,  quando  non  e'
          certa  la  data  di  ricevimento  della  fattura  o   della
          richiesta equivalente di pagamento; 
              c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci
          o dalla prestazione dei servizi, quando la data in  cui  il
          debitore riceve la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci
          o della prestazione dei servizi; 
              d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della
          verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
          ai fini dell'accertamento della conformita' della  merce  o
          dei  servizi  alle  previsioni  contrattuali,  qualora   il
          debitore riceva la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento in epoca non successiva a tale data. 
              3. Nelle transazioni commerciali tra imprese  le  parti
          possono pattuire un  termine  per  il  pagamento  superiore
          rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
          sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
          creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere  pattuiti
          espressamente. La clausola relativa al termine deve  essere
          provata per iscritto. 
              4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore  e'
          una pubblica amministrazione  le  parti  possono  pattuire,
          purche' in modo  espresso,  un  termine  per  il  pagamento
          superiore a quello previsto dal comma 2,  quando  cio'  sia
          giustificato dalla natura o dall'oggetto  del  contratto  o
          dalle  circostanze   esistenti   al   momento   della   sua
          conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma  2  non
          possono essere superiori a  sessanta  giorni.  La  clausola
          relativa al termine deve essere provata per iscritto. 
              5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: 
              a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto
          dei requisiti di trasparenza di cui al decreto  legislativo
          11 novembre 2003, n. 333; 
              b) per gli  enti  pubblici  che  forniscono  assistenza
          sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
          fine. 
              6.  Quando  e'  prevista  una  procedura   diretta   ad
          accertare la conformita'  della  merce  o  dei  servizi  al
          contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
          giorni dalla  data  della  consegna  della  merce  o  della
          prestazione del servizio, salvo  che  sia  diversamente  ed
          espressamente  concordato  dalle  parti  e  previsto  nella
          documentazione di gara e purche' cio'  non  sia  gravemente
          iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
          deve essere provato per iscritto. 
              7. Resta ferma la facolta' delle  parti  di  concordare
          termini di pagamento a rate.  In  tali  casi,  qualora  una
          delle  rate  non  sia  pagata  alla  data  concordata,  gli
          interessi e il risarcimento previsti dal  presente  decreto
          sono calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli  importi
          scaduti". 
              Si riporta il testo degli articoli 21 e 55 del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche": 
              "Art. 21. Responsabilita' dirigenziale (Art. 21,  commi
          1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  14
          del d.lgs n.  80  del  1998  e  successivamente  modificati
          dall'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998) 
              1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi  accertato
          attraverso le risultanze del sistema di valutazione di  cui
          al Titolo II del decreto legislativo  di  attuazione  della
          legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di  ottimizzazione
          della produttivita' del lavoro pubblico e di  efficienza  e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
              2. 
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco" 
              "Art.  55.  Responsabilita',  infrazioni  e   sanzioni,
          procedure conciliative 
              1. Le disposizioni del presente articolo  e  di  quelli
          seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono  norme
          imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli  1339
          e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai
          rapporti di lavoro di cui all'articolo  2,  comma  2,  alle
          dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2. 
              2. Ferma la disciplina in  materia  di  responsabilita'
          civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti  di
          lavoro di cui al comma 1 si  applica  l'articolo  2106  del
          codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
          presente  Capo,  la  tipologia  delle  infrazioni  e  delle
          relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.  La
          pubblicazione sul sito  istituzionale  dell'amministrazione
          del  codice  disciplinare,  recante   l'indicazione   delle
          predette infrazioni e relative sanzioni, equivale  a  tutti
          gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede  di
          lavoro. 
              3. La  contrattazione  collettiva  non  puo'  istituire
          procedure di impugnazione dei  provvedimenti  disciplinari.
          Resta  salva  la  facolta'  di  disciplinare   mediante   i
          contratti  collettivi  procedure   di   conciliazione   non
          obbligatoria, fuori dei casi per i  quali  e'  prevista  la
          sanzione disciplinare del licenziamento, da  instaurarsi  e
          concludersi entro un termine non superiore a trenta  giorni
          dalla  contestazione   dell'addebito   e   comunque   prima
          dell'irrogazione della sanzione. La sanzione  concordemente
          determinata all'esito di tali procedure non puo' essere  di
          specie diversa  da  quella  prevista,  dalla  legge  o  dal
          contratto collettivo, per  l'infrazione  per  la  quale  si
          procede e non e' soggetta ad impugnazione.  I  termini  del
          procedimento disciplinare restano  sospesi  dalla  data  di
          apertura  della  procedura  conciliativa  e  riprendono   a
          decorrere nel caso di conclusione con  esito  negativo.  Il
          contratto collettivo definisce  gli  atti  della  procedura
          conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione. 
              4. Fermo  quanto  previsto  nell'articolo  21,  per  le
          infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente  ai  sensi
          degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies,  comma  3,  si
          applicano, ove non  diversamente  stabilito  dal  contratto
          collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del  predetto
          articolo  55-bis,  ma  le  determinazioni  conclusive   del
          procedimento  sono  adottate  dal  dirigente   generale   o
          titolare di incarico conferito ai sensi  dell'articolo  19,
          comma 3". 
              Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 9 del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  recante  "Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              "3-bis. Su istanza del creditore di  somme  dovute  per
          somministrazioni,   forniture,   appalti   e    prestazioni
          professionali,  le  pubbliche   amministrazioni,   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 certificano, nel rispetto  delle  disposizioni
          normative  vigenti  in  materia  di  patto  di   stabilita'
          interno, entro il termine di trenta giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza, se il relativo credito  sia  certo,
          liquido ed  esigibile,  anche  al  fine  di  consentire  al
          creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di
          banche  o  intermediari   finanziari   riconosciuti   dalla
          legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova
          istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad  acta,
          con  oneri  a  carico  dell'ente  debitore.  La  nomina  e'
          effettuata dall'Ufficio centrale  del  bilancio  competente
          per le certificazioni di pertinenza  delle  amministrazioni
          statali  centrali,  degli  enti  pubblici   non   economici
          nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo  30
          luglio 1999, n. 300; dalla  Ragioneria  territoriale  dello
          Stato competente per territorio per  le  certificazioni  di
          pertinenza  delle  altre  amministrazioni.  Ferma  restando
          l'attivazione   da   parte   del   creditore   dei   poteri
          sostitutivi,   il   mancato   rispetto   dell'obbligo    di
          certificazione o il diniego non motivato di certificazione,
          anche   parziale,   comporta   a   carico   del   dirigente
          responsabile   l'applicazione   delle   sanzioni   di   cui
          all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8  aprile  2013,
          n. 35, convertito con modificazioni dalla  legge  6  giugno
          2013, n. 64. La pubblica  amministrazione  inadempiente  di
          cui al primo periodo  che  risulti  inadempiente  non  puo'
          procedere  ad   assunzioni   di   personale   o   ricorrere
          all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.  La
          cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene  nel
          rispetto dell'articolo 117 del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.   Ferma   restando
          l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore
          ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1,
          della legge 21 febbraio 1991, n. 52. La certificazione deve
          indicare obbligatoriamente la data prevista  di  pagamento.
          Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono  essere
          integrate  a  cura  dell'amministrazione   utilizzando   la
          piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del
          citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della
          data prevista per il pagamento".