Articolo 28 - Circuiti regionali. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo agli organismi che, nella  regione
nella quale hanno sede legale, svolgono attivita'  di  distribuzione,
promozione e formazione del pubblico, in idonee sale teatrali di  cui
l'organismo ha la disponibilita', e che non producano, coproducano  o
allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi
possono svolgere l'attivita' anche  in  una  regione  confinante  con
quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Puo'
essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un  solo  organismo
per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 40, comma 3. 
  2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 e'  subordinata  ai
seguenti requisiti: 
  a) programmazione  di  un  minimo  di  cinquanta  rappresentazioni,
relative ai settori di attivita' di cui al presente Capo, rispondenti
a chiari requisiti di professionalita' e di  qualita'  artistica.  La
programmazione  complessiva  deve  essere   effettuata   per   almeno
l'ottanta  per  cento  da  organismi  di  nazionalita'  italiana.  Le
rappresentazioni  sono  distribuite   in   modo   da   garantire   la
programmazione in un minimo di dodici piazze,  un'equa  distribuzione
sul territorio regionale e la  presenza  complessiva  di  almeno  sei
diversi organismi di produzione; le  rappresentazioni  devono  essere
effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti  diversi  muniti
delle prescritte autorizzazioni; 
b) stabile ed autonoma struttura organizzativa; 
c) sostegno finanziario da parte della regione di  riferimento  o  di
   altri enti territoriali in cui il  soggetto  opera,  attestato  da
   idonea documentazione.