Art. 56 
 
          Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia 
 
  1. Alle minori entrate contributive derivanti dall'attuazione degli
articoli 2 e da 52 a 54 del presente decreto, connesse ad un  maggior
accesso ai benefici contributivi di cui all'articolo  1,  comma  118,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, valutate in 16 milioni di  euro
per l'anno 2015, 58 milioni di euro per l'anno 2016,  67  milioni  di
euro per l'anno 2017, 53 milioni di euro  per  l'anno  2018  e  in  8
milioni di euro per l'anno 2019 si provvede: 
    a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno  2015,  52  milioni  di
euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017, 28  milioni
di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione  del  fondo
di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190; 
    b) quanto a 6 milioni per l'anno  2016,  20  milioni  per  l'anno
2017, 16 milioni di euro per l'anno 2018 e a 8 milioni  di  euro  per
l'anno 2019 mediante le maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione
delle medesime disposizioni; 
    c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2017 e a  9  milioni  di
euro per  l'anno  2018,  mediante  utilizzo  del  Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in misura  pari
a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e  a  15  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 al fine di  garantire  la  necessaria  compensazione  sui
saldi di finanza pubblica. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti
dalle  disposizioni  del  presente  decreto.  Nel  caso  in  cui   si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi,  effetti  finanziari
negativi e in particolare scostamenti rispetto alla valutazione delle
minori entrate di cui al comma 1, agli eventuali  maggiori  oneri  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190. E'
conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo  Fondo
nonche',  ai  fini  degli  effetti  in  termini   di   fabbisogno   e
indebitamento netto, sul fondo di cui all' articolo 6, comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo  pari  al
50 per cento degli oneri indicati al comma 1, alinea, fino  all'esito
dei monitoraggi annuali  previsti  nel  primo  periodo  del  presente
comma.  Le  somme  accantonate  e  non   utilizzate   all'esito   del
monitoraggio  sono  conservate  nel  conto  dei  residui  per  essere
destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. In tali casi, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
riferisce alle Camere con apposita relazione ai  sensi  dell'articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 56: 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 107 e 118, della legge
          23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015): 
              «107.   Per   fare   fronte   agli   oneri    derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti  normativi  di  riforma
          degli   ammortizzatori    sociali,    ivi    inclusi    gli
          ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
          e delle politiche attive, di quelli in materia di  riordino
          dei rapporti di lavoro  e  dell'attivita'  ispettiva  e  di
          tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
          lavoro,  nonche'  per  fare  fronte  agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti   normativi   volti   a
          favorire la stipula di contratti a  tempo  indeterminato  a
          tutele  crescenti,  al  fine  di  consentire  la   relativa
          riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali un apposito fondo, con una  dotazione  di
          2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
          di 2.000  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2017.». 
              «118.  Al  fine  di  promuovere  forme  di  occupazione
          stabile, ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del
          settore agricolo, e con riferimento alle  nuove  assunzioni
          con  contratto  di  lavoro  a  tempo   indeterminato,   con
          esclusione dei contratti di apprendistato e  dei  contratti
          di lavoro domestico, decorrenti dal  1°  gennaio  2015  con
          riferimento a contratti stipulati non oltre il 31  dicembre
          2015, e' riconosciuto, per un periodo massimo di  trentasei
          mesi,  ferma   restando   l'aliquota   di   computo   delle
          prestazioni pensionistiche, l'esonero  dal  versamento  dei
          complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
          lavoro,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti
          all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari
          a 8.060 euro su base annua. L'esonero di  cui  al  presente
          comma spetta ai datori di lavoro in  presenza  delle  nuove
          assunzioni di cui  al  primo  periodo,  con  esclusione  di
          quelle relative a lavoratori che nei  sei  mesi  precedenti
          siano  risultati  occupati  a  tempo  indeterminato  presso
          qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento  a
          lavoratori per i quali il  beneficio  di  cui  al  presente
          comma sia gia' stato usufruito in  relazione  a  precedente
          assunzione a  tempo  indeterminato.  L'esonero  di  cui  al
          presente comma  non  e'  cumulabile  con  altri  esoneri  o
          riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla
          normativa vigente. L'esonero di cui al presente  comma  non
          spetta ai  datori  di  lavoro  in  presenza  di  assunzioni
          relative a lavoratori in riferimento ai quali i  datori  di
          lavoro, ivi considerando societa' controllate  o  collegate
          ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti
          capo, anche per interposta persona, allo  stesso  soggetto,
          hanno  comunque  gia'  in  essere  un  contratto  a   tempo
          indeterminato nei tre mesi antecedenti la data  di  entrata
          in vigore della presente legge.  L'INPS  provvede,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione  vigente,  al  monitoraggio  del   numero   di
          contratti incentivati ai sensi del presente comma  e  delle
          conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni
          mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
          al Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              - Si riporta l'articolo 18, comma 1, del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure  urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale): 
              «Art.  18.  (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali) - 1.  In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          presieduto in maniera non  delegabile  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto  attiene
          alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi  assunti  in
          sede europea, entro 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse    nazionali    disponibili    del    Fondo    aree
          sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri.». 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 12,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art.  17.  (Copertura  finanziaria  delle   leggi)   -
          (Omissis). 
              12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi.». 
              - Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 92
          del 2012, si vedano le note all'articolo 55. 
              - Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per  il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali): 
              «Art.  6.  (Disposizioni  finanziarie  e   finali).   -
          (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350 , introdotto dall'  articolo  1,  comma  512,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e,  fino  al  31  dicembre
          2012, per le finalita' previste dall' articolo 5-bis, comma
          1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138  ,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148  ,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 31
          maggio  2011,  n.  88  .  All'utilizzo  del  Fondo  per  le
          finalita' di cui al primo periodo si provvede  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».